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Sez. L, Sentenza n. 12904 del 29/12/1993 (Rv. 484894 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi | Elevazione ex legge n. 181 finanziaria del 1982 della misura del contributo per i lavoratori dipendenti pubblici o privati - Riferimento alle prestazioni del S.S.N. ed alle prestazioni economiche di malattia erogate dall'I.N.P.S. - Carattere esclusivo - Riferimento Riferimento ai contributi di malattia degli autoferrotranvieri iscritti alle apposite casse di soccorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484894-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Contributi

La disposizione dell'art. 14, penultimo comma, della legge 26 aprile 1982 n. 181 (legge finanziaria del 1982), con cui a decorrere dall'1 gennaio 1982 è stata elevata all'uno per cento - restando invariate le aliquote contributive superiori - la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato riguarda i contributi versati sia per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, sia per le prestazioni economiche di malattia erogate dall'I.N.P.S.. Pertanto, non sono soggetti a tale aumento i contributi di malattia dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie (iscritti alle apposite Casse di soccorso), già fissati in misura superiore in relazione all'aliquota dell'1 per cento dello stipendio o paga per i contributi di assistenza di malattia e dello 0, 15 per cento per le prestazioni ospedaliere.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1982 num. 181 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)