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Sez. U, Sentenza n. 46 del 08/02/2001 (Rv. 543719 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia promossa da un cittadino straniero nei confronti di un cittadino italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Sussistenza o meno della condizione di rifugiato politico per lo straniero - Irrilevanza - Fattispecie in tema di procedimento monitorio.
Stato
decisa il 2001-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543719-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

I criteri di collegamento posti dall'art. 3 Legge n. 218 del 1995 condizionano l'esistenza della giurisdizione italiana soltanto nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio uno straniero, ma non valgono come limite alla giurisdizione nelle cause promosse dallo straniero nei confronti di un cittadino italiano, dovendo applicarsi il principio per il quale il cittadino può sempre essere convenuto dinanzi al giudice italiano, e dovendosi, per altro verso, riconoscere il diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. anche allo straniero o all'apolide domiciliato e residente in Italia, senza che rilevi la circostanza che lo straniero attore in giudizio sia o meno rifugiato politico, atteso che tale condizione viene presa in considerazione dall'art. 19 Legge n. 218/1995 citata non per determinare la giurisdizione, bensì al diverso fine di individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ipotesi di opposizione e decreto ingiuntivo proposta da società italiana nei confronti di un cittadino straniero, atteso che, nel rito monitorio, l'opposto conserva la veste sostanziale di attore).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)