Sez. 2, Sentenza n. 1207 del 21/06/1967 Ud. (dep. 28/11/1967) Rv. 106144 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA SANABILE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE - NULLITA SANABILE.*
La nullita cui da luogo il mancato interrogatorio dell'imputato presente al dibattimento(nella specie: in grado di appello)rimane sanata, ai sensi dell'art 187 cod proc pen, se l'imputato medesimo e il suo difensore non abbiano al riguardo fatta alcuna deduzione. (Conf 104421, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)