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Sez. 6, Sentenza n. 360 del 28/02/1967 Ud. (dep. 03/06/1967) Rv. 104421 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO O DI APPELLO - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104421-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMISSIONE NEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO O DI APPELLO - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - SANATORIA.*

Tra le nullita assolute di cui all'art 185 n 3 cod proc pen non puo essere compresa quella relativa alla inosservanza del precetto che prescrive nel giudizio - sia di primo grado (art 441) che di appello (articolo 518) - l'interrogatorio dell'imputato presente, in quanto in tal caso l'imputato, che e assistito da difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), partecipa con la sua presenza al dibattimento ed e in grado di intervenire durante l'intero svolgimento di questo ad esercitare il suo diritto di difesa interloquendo nelle debite forme. Consegue che, se viene omesso il suo interrogatorio ed egli o il suo difensore non fanno rilevare l'omissione e conservano, anzi, in ordine a tale omissione, durante lo svolgimento dell'intero dibattimento, il piu completo silenzio, la nullita che ne discende, di carattere relativo, resta sanata a mente dell'art 471 cod proc pen. (Conf, per il giudizio di primo grado, 103806, anno 1967; 102949, ed (ivi citate, anno 1966; Conf, per l'appello, 102949 ed ivi citate, (anno 1966; V, se l'imputato fu contumace in primo grado, 104203, an(no 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)