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Sez. 4, Sentenza n. 9167 del 07/06/1988 Ud. (dep. 02/09/1988) Rv. 179142 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - SCELTA, NELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO, TRA PIÙ IPOTESI PROSPETTATE IN CAUSA - RICORRENZA DEL PREDETTO VIZIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179142-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - SCELTA, NELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO, TRA PIÙ IPOTESI PROSPETTATE IN CAUSA - RICORRENZA DEL PREDETTO VIZIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il vizio di travisamento del fatto può essere denunziato per Cassazione solo quando, risolvendosi in un vizio logico-giuridico della ratio decidendi, determini Mancanza o contraddittorietà della motivazione attraverso la manifestamente erronea ammissione o esclusione di un fatto decisivo. Tale vizio non ricorre quando il giudice, valutando e interpretando le risultanze processuali, ritenga come corrispondente alla verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra tra le ricostruzioni del fatto prospettatogli, senza incorrere in vizi logico-giuridici del ragionamento. (Conf mass n 147695; (Conf mass n 148522; (Conf mass n 149131; (Conf mass n 176866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)