diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8184 del 11/04/1989 Ud. (dep. 08/06/1989) Rv. 181517 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DEL DATO PROBATORIO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*
Stato
decisa il 1989-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181517-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DEL DATO PROBATORIO - MOTIVAZIONE ADEGUATA - ESCLUSIONE DEL VIZIO.*

Il travisamento del fatto, quale vizio deducibile in Sede di Cassazione, postula che nella motivazione della sentenza impugnata venga ammesso come verificato un fatto manifestamente escluso nel processo, ovvero venga ritenuto come non verificato un fatto manifestamente evidente; inoltre è richiesto che da tale ammissione o esclusione derivi la decisione su un punto essenziale per il giudizio. In ogni caso deve escludersi la possibilità che surrettiziamente venga riconosciuto come vizio di travisamento una valutazione del fatto ancorata ad una scelta probatoria di cui i giudici abbiano dato contezza congruamente e logicamente. (Conf mass n 179142 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)