diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 ottobre 1981, causa 125/80

Decisione
decisa il 1981-10-29
ECLI
ECLI:EU:C:1981:248

Epigrafe

Nella causa 125/80, Günther Arning, dipendente delle Comunità europee, residente in Itzig, Granducato del Lussemburgo, 32, rue de Sandweiler, con l'avvocato domiciliatario L. Schiltz, del foro di Lussemburgo, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, Lussemburgo, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles, 214, avenue Montjoie, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. M. Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1979, con la quale il ricorrente veniva sollevato dalle funzioni di capodivisione responsabile della divisione «Sicurezza del lavoro», presso la direzione «Sanità e sicurezza» che dipende dalla direzione generale «Occupazione e affari sociali», per essere assegnato al posto di consigliere presso la suddetta direzione, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di Sezione; A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: sig.ra. S. Rozès, cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il sig. Arning, che è dipendente della Commissione dal 1960, veniva nominato, il 18 dicembre 1968, con effetto dal 1o gennaio 1969 — indi nuovamente il 9 agosto 1970, a seguito dell'annullamento della prima nomina con la sentenza della Corte 10 dicembre 1969 nella causa 12/69, Wonnerth ci Commissione (Race. 1969, pag. 577) — capo della divisione «Sicurezza del lavoro», presso la direzione «Sicurezza e medicina del lavoro», che dipende dalla direzione generale degli affari sociali, col grado A 3.
punto 2
Con decisione 17 luglio 1979, la Commissione, nell'ambito della riorganizzazione della direzione generale degli affari sociali, decideva di assegnare l'Arning al posto di consigliere presso la direzione «Sanità e sicurezza». La divisione di cui era responsabile l'Arning, che ha una preparazione giuridica, veniva affidata a un ingegnere, il sig. Lemoine, inquadrato nel grado A 4.
punto 3
Il sig. Arning veniva informato verbalmente di tale decisione dal proprio direttore il 31 luglio 1979. Il nuovo organigramma della direzione generale «Occupazione e affari sociali» veniva pubblicato nelle «Informazioni amministrative» n. 246 del 2 agosto 1979. Nella lettera 25 settembre 1979, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava all'Arning che, «nell'ambito dei provvedimenti di riorganizzazione della direzione generale V “Occupazione e affari sociali”, la Commissione, nella sua 524a riunione, il 17 luglio 1979, (aveva) deciso di assegnar(lo) in qualità di consigliere alla direzione V-Ε “Sanità e sicurezza”». Il 26 settembre 1979, il direttore generale della direzione generale «Occupazione e Affari sociali» chiariva all'interessato il contenuto della decisione facendo riferimento, secondo il ricorrente, alla struttura della direzione ed alla necessità d'una migliore utilizzazione delle sue conoscenze giuridiche.
punto 4
La riorganizzazione della direzione di cui trattasi è illustrata dalla seguente tabella comparativa: Prima della riorganizzazione Dopo la riorganizzazione Direzione F Direzione E Sanità e sicurezza (P. Recht, consigliere fuori ruolo) Sanità e sicurezza (P. Recht, consigliere fuori ruolo) (G. Arning, consigliere) 1. Igiene dell'ambiente e controllo della radioattività (—) 1. Tossicologia, biologia e controllo degli effetti Sulla salute (—) 2. Effluenti radioattivi e misure di prevenzione e di sicurezza negli impianti nucleari (E. Hampe) 2. Effluenti radioattivi e misure di prevenzione e di sicurezza negli impianti nucleari (E. Hampe) 3. Norme base e discipline della protezione sanitaria (H. Eriskat) 3. Sanità pubblica e protezione radiologica (H. Eriskat) 4. Medicina e igiene del lavoro (P. Hentz) 4. Medicina e igiene del lavoro (P. Hentz) 5. Sicurezza del lavoro (G. Arning) 5. Sicurezza del lavoro (P. Lemoine) 6. Problemi di sicurezza nel settore carbosiderurgico (P. Lemoine) 6. Organo permanente per la sicurezza e la sanità nelle miniere di carbone e altre industrie estrattive (J. Leclercq) 7. Organo permanente per la sicurezza e la sanità nelle miniere di carbone e altre industrie estrattive (J. Leclercq) La proposta di riorganizzazione adottata dalla Commissione il 17 luglio 1979 era accompagnata da una nota che, per quanto riguarda la direzione «Sanità e sicurezza», era formulata come segue: «... 11. Per quanto riguarda la direzione F, lo sviluppo delle azioni nel settore della tossicologia industriale e della biologia, a seguito dell'attuazione delle proposte d'azione “Sanità e sicurezza sul luogo di lavoro”, richiede la creazione d'una unità amministrativa speciale incaricata di seguire i problemi del controllo degli effetti sulla salute dei lavoratori dei maggiori inquinanti (direttiva-quadro sui maggiori inquinanti attualmente all'esame del Consiglio dei ministri e proposta di direttiva in corso d'elaborazione sui limiti di esposizione per il piombo, il cadmio, l'asbesto ecc. ...). 12. È stato ritenuto più razionale raggruppare in uno stesso servizio che verrebbe affidato al sig. Lemoine tutti i problemi relativi alla sicurezza. ... 14. Detta riorganizzazione si concreta dal punto di vista del numero delle divisioni e servizi specializzati nell'abolizione di una divisione. Esistono ulteriori possibilità di razionalizzazione. ...»
punto 5
Il 26 ottobre 1979 l'Arning proponeva, avverso la decisione della Commissione 17 luglio 1979, un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il 23 maggio 1980, l'interessato proponeva il presente ricorso. Con lettera 21 maggio 1980 — ricevuta dal destinatario il 4 luglio dello stesso anno — la Commissione aveva respinto il suo reclamo. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa invitava cionondimeno la Commissione a rispondere per iscritto a taluni quesiti, prima dell'udienza.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia: «1. dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo; 2. annullare la decisione adottata dalla Commissione il 17 luglio 1979 e comunicata per iscritto al ricorrente con lettera del 25 settembre 1979, con cui egli è stato sollevato dalle funzioni di capodivisione responsabile della divisione “Sicurezza del lavoro” ed è stato nominato consigliere presso la direzione E “Sanità e sicurezza” nell'ambito della direzione generale V, “Occupazione e Affari sociali”; 3. annullare del pari, in quanto occorra, il silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto il 26 ottobre 1979 a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto; 4. condannare la Commissione a versare al ricorrente come risarcimento del danno un'unità di conto per il danno morale; 5. condannare la convenuta alle spese».
punto 2
La Commissione chiede che la Corte voglia: «— dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, respingerlo; — condannare il ricorrente alle spese».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
La Commissione assume che il ricorso è irricevibile in quanto esso mira all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente: secondo la sentenza della Corte 28 maggio 1980 nelle cause riunite 33 e 75/79, Kuhner c/Commissione (Race. 1980, pag. 1677), «qualsiasi decisione di rigetto, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile».
punto 2
Il ricorrente si rimette alla saggezza della Corte relativamente a questo punto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito › Primo mezzo del ricorrente › Prima parte

punto 1
Il ricorrente sostiene che è in contrasto con l'obbligo di comunicare «immediatamente», prescritto dall'art. 25, 2° comma, dello Statuto, il fatto che la decisione del 17 luglio sia stata comunicata solo il 27 settembre 1979. La pubblicazione del nuovo organigramma nelle «Informazioni amministrative» non può sostituire la comunicazione individuale, al ricorrente, della sua assegnazione ad un nuovo posto.
punto 2
La Commissione ricorda che, nella sentenza emessa nelle cause riunite Kuhner (punti 14 e 15 della motivazione), la Corte ha affermato che «... trattandosi di un provvedimento di organizzazione del servizio, l'obbligo di motivazione dev'essere posto in relazione con il margine di discrezionalità di cui dispone in materia l'autorità che ha il potere di nomina, nonché col carattere marginale degli svantaggi che può presentare questo tipo di provvedimento per il dipendente interessato». «... Per stabilire se sia soddisfatta la condizione posta dall'art. 25, è necessario però prendere in considerazione non soltanto il documento col quale veniva notificato il suddetto provvedimento, bensì anche le circostanze in cui esso era stato adottato e portato a conoscenza dell'interessato, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ne costituiscono il supporto e che informavano chiaramente il ricorrente sulle ragioni e sul fondamento del provvedimento in questione». La Commissione non dubita che detti principi, anche se affermati a proposito dell'obbligo di motivare, si applicano pure al requisito del termine, imposto dall'art. 25, 2° comma, dello Statuto. In ogni caso, il fatto che la decisione 17 luglio 1979 era un provvedimento di riorganizzazione che interessava tutti i dipendenti della direzione generale di cui trattasi, e che questi ne erano stati collettivamente informati con la pubblicazione del nuovo organigramma, dispensava la Commissione dall'obbligo di metterne individualmente al corrente ciascuno degli interessati a mezzo notifica. La Commissione sottolinea che la summenzionata pubblicazione ha avuto luogo il 2 agosto 1979, ossia in un termine estremamente breve. Tenuto conto di questa pubblicazione, nonché delle informazioni di cui il ricorrente già disponeva, la notifica che gli era stata fatta con lettera 25 settembre 1979 non può, secondo la Commissione, considerarsi intempestiva.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito › Primo mezzo del ricorrente › Seconda parte

punto 1
Il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione avrebbe dovuto essere comunicata in pari tempo che la decisione. Egli osserva che la motivazione riportata nella lettera 25 settembre 1979 si limitava a menzionare misure di riorganizzazione, senza precisare in che cosa queste imponessero un cambiamento concreto nella situazione personale del ricorrente. Una motivazione del genere non risponde alle condizioni prescritte dall'art. 25, 2° comma, dello Statuto: sentenza 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu c/ Consiglio (Race. 1980. pag. 553); sentenze 5 aprile 1979, causa 112/78, Kobor e/ Commissione (Race. 1979, pag. 1573), e causa 117/78, Orlandi e/Commissione (Race. 1979, pag. 1613). La decisione gli reca pregiudizio, anche se dal punto di vista materiale la sua situazione è rimasta immutata. Le circostanze nelle quali la decisione è intervenuta fanno apparire questa come recante pregiudizio alla sua reputazione. Con essa egli viene assegnato ad un posto non previsto e per il quale non ha presentato la propria candidatura. Il servizio di cui era responsabile è stato a tal fine declassato a servizio specializzato, pur conservando la precedente denominazione. La decisione costituisce un provvedimento disciplinare dissimulato equivalente ad una degradazione, come se vi fosse stata incompetenza e insufficienza professionale da parte del ricorrente.
punto 2
La Commissione non vede quale altra giustificazione potrebbe fornire, dato che la riorganizzazione dei servizi della direzione generale «Affari sociali» costituisce l'unico motivo dell'assegnazione del ricorrente ad un nuovo posto. Una motivazione più completa è, a suo avviso, tanto meno necessaria in quanto dalla sentenza nelle cause Kuhner risulta che, trattandosi di un provvedimento di organizzazione del servizio, l'obbligo di motivazione va messo in relazione col carattere marginale degli svantaggi che un provvedimento del genere può presentare per i dipendenti interessati; orbene, dal punto di vista materiale, la situazione del ricorrente non è cambiata. La Commissione sottolinea che il posto di consigliere che il ricorrente attualmente occupa è in relazione con la sua particolare competenza nel settore giuridico e gli consente d'avere una visione generale degli aspetti regolamentari delle varie proposte che la Commissione è indotta ad elaborare nel settore della medicina e della sicurezza del lavoro. La nuova assegnazione del ricorrente è d'altronde conforme alla decisione della Commissione relativa alla descrizione delle funzioni e attribuzioni inerenti agli impieghi tipo di cui all'allegato I A dello Statuto, nella versione pubblicata nelle Informazioni ufficiali del Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973. La Commissione non vede nemmeno in che cosa la decisione impugnata rechi pregiudizio al ricorrente. Essa ricorda che nella sentenza pronunziata nelle cause Kuhner la Corte ha ammesso che, in materia di organizzazione del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un margine di discrezionalità che è pure da mettere in relazione con l'obbligo di motivazione. La decisione della Commissione non è arbitraria. Essa riguarda l'intera direzione generale di cui trattasi e si pone nel contesto della risoluzione del Consiglio 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavori (GU n. C 165, pag. 1), nella quale l'accento viene posto sulla fissazione dei limiti d'esposizione, l'attuazione delle condizioni igieniche, dei metodi d'analisi e di campionatura ecc ... Quest'orientamento tecnico veniva confermato nell'organigramma pubblicato nelle «Informazioni amministrative» n. 286 del 17 luglio 1980. Raggruppando tutti i problemi della sicurezza del lavoro in seno ad un solo servizio specializzato, la Commissione non ha fatto altro che trasporre questo nuovo spirito sul piano istituzionale. Un ingegnere è meglio qualificato di un giurista per assumere la direzione di un servizio del genere. La Commissione aggiunge che, onde valutare l'adeguatezza della motivazione di cui alla lettera 25 settembre 1979, non si può prescindere ai chiarimenti verbali forniti al ricorrente dal suo direttore e dal suo direttore generale, né dalla circostanza che la decisione della Commissione 17 luglio 1979 riflette sul piano istituzionale i nuovi orientamenti stabiliti dal Consiglio nel programma d'azione adottato il 29 giugno 1978, né dal fatto che il direttore e i suoi vari collaboratori, compreso il ricorrente, sono stati associati tanto alla preparazione quanto all'attuazione di tale programma. Il nuovo organigramma non poteva quindi sorprendere il ricorrente.
punto 3
Il ricorrente ribatte che la risoluzione del Consiglio 29 giugno 1978 non ha stabilito la prevalenza del settore tecnico su quello giuridico e non rende necessaria la sua sostituzione con un ingegnere. Egli richiama l'attenzione sul fatto che gli artt. 117 e segg. del Trattato contemplano il ravvicinamento delle disposizioni sociali e che la summenzionata risoluzione rinvia a detti articoli nonché all'art. 235 dello stesso Trattato. Egli sottolinea che i settori giuridico e tecnico restano intimamente connessi nell'ambito della divisione di cui egli era responsabile e che durante la sua lunga carriera nell'ambito nazionale e comunitario egli ha accumulato una grande esperienza sugli aspetti tecnici dei problemi di cui trattasi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito › Secondo mezzo del ricorrente

punto 1
Il ricorrente denuncia, nell'ambito di detto mezzo, la violazione d'un obbligo che nel diritto amministrativo tedesco viene denominato «Fürsorgepflicht» e secondo il quale l'amministrazione deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche dell'interesse del dipendente a non esser leso nella sua carriera. Infatti, la Commissione non ha avuto alcuna considerazione per l'anzianità di servizio del ricorrente, né per le sue capacità, la sua esperienza e le responsabilità affidategli. Il summenzionato principio viene inoltre violato in quanto la decisione reca pregiudizio alla carriera ed alla reputazione del ricorrente, così come questi ha dimostrato.
punto 2
La Commissione respinge questa argomentazione rinviando alle sue osservazioni sul primo mezzo, seconda parte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito › Terzo mezzo del ricorrente.

punto 1
Nell'ambito di tale mezzo, il ricorrente osserva, basandosi sulla sentenza della Corte nelle cause Kuhner, che è stato violato il suo diritto alla difesa, in quanto egli non è stato né consultato né informato prima della decisione di cui è causa. Infatti, egli non ne ha avuto alcuna notizia prima di esserne informato dal suo direttore, il 31 luglio 1979.
punto 2
La Commissione ricorda che la Corte ha affermato, nella summenzionata sentenza (punto 25 della motivazione), che «nella fattispecie non si può parlare di “diritto alla difesa”, bensì unicamente di un principio generale di sana amministrazione secondo cui, salvo grave motivo, l'amministrazione che ritenga di dover adottare, sia pure legittimamente, provvedimenti che ledano in modo grave gli interessati è tenuta a consentire a questi di far conoscere il loro punto di vista. La decisione impugnata, la quale conserva al ricorrente tutti i vantaggi inerenti al suo grado e al suo impiego tipo, non è tale da rendere necessario il rispetto di altre formalità oltre a quelle stabilite dall'art. 90 dello statuto per la tutela degli interessi dei dipendenti e agenti, cui si aggiunge, all'occorrenza, il controllo giurisdizionale della Corte». Le formalità sono state rispettate. Inoltre, la direzione di cui il ricorrente fa parte ha partecipato alla preparazione della risoluzione del Consiglio 29 giugno 1978, la cui attuazione è stata presa in esame anche con lo stesso interessato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Sul risarcimento dei danni

punto 1
Dato che la decisione di cui e causa non reca pregiudizio al ricorrente, la Commissione sostiene che anche la domanda di risarcimento dei danni è infondata.
punto 2
Rinviando alle proprie osservazioni riassunte qui sopra, il ricorrente deduce di aver subito un danno morale.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte

punto 1
La Corte ha chiesto alla Commissione quali siano i dati di cui questa dispone per poter dimostrare che il ricorrente sia stato associato ai lavori preparatori di riorganizzazione della propria direzione, ovvero ch'egli sia stato informato di detta riorganizzazione prima che venisse presa la decisione di mutare le sue funzioni. La Commissione ha risposto che, in un intento di efficacità, le azioni che figurano nel «Programma d'azione delle Comunità europee in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro» sono state ripartite fra le unità esistenti, nel corso di più riunioni di servizio cui partecipava l'interessato. I relativi compiti sono stati attribuiti ai servizi Medicina del lavoro, tossicologia e sicurezza del lavoro. Secondo la Commissione non si può quindi sostenere che l'Arning non fosse al corrente di dette ripartizioni, che sono avvenute nel corso di più mesi. L'annuncio, da parte del direttore e del direttore generale, della modifica dell'organigramma non ha fatto altro che convalidare una situazione già da tempo in preparazione.
punto 2
La Corte ha inoltre chiesto alla Commissione di quali dati questa disponga per dimostrare che i nuovi o diversi compiti attribuiti al servizio di cui era responsabile il ricorrente rendessero opportuna la sostituzione di questi con un ingegnere. La Commissione ha risposto che il nuovo servizio raggruppava tre precedenti unità, e cioè: il servizio «Problemi di sicurezza nel settore carbosiderurgico», la divisione «Sicurezza del lavoro», il servizio «Segretariato dell'organo permanente per la sicurezza e la sanità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive». Il vecchio servizio carbosiderurgico, diretto da un ingegnere, si occupava delle ricerche di carattere prettamente tecnico nei settori del carbone e dell'acciaio, e nell'ambito dei programmi della CECA. L'organo permanente, tenuto conto della sua funzione, dev'essere diretto da un ingegnere minerario. Quanto alla parte del programma d'azione in materia di sicurezza sui posti di lavoro, che è attribuita alla divisione «Sicurezza del lavoro», essa riguarda essenzialmente gli aspetti tecnici della prevenzione. Per tutti questi motivi, la Commissione ha deciso di porre a capo di detta unità un ingegnere minerario. Essa ha ritenuto che la preparazione delľArning gli avrebbe consentito di rendere migliori servizi, in qualità di consigliere, presso la direzione complessivamente considerata.
punto 3
La Corte ha pure chiesto alla Commissione quale sia la preparazione dei responsabili degli altri servizi della direzione «Sanità e sicurezza». La Commissione ha risposto che i responsabili dei servizi di detta direzione hanno, rispettivamente, i seguenti titoli: dottore in medicina, dottore in scienze chimiche, ingegnere, dottore in radioprotezione e giurista, ingegnere minerario. All'udienza del 18 giugno 1981, il sig. Günther Arning, rappresentato dall'aw. L. Schlitz, e la Commissione, rappresentata dalla sig.ra D. Sorasio, in qualità di agente, assistita dall'aw. R. Andersen, hanno svolto le loro difese orali. La Commissione è stata assistita, all'udienza, dal sig. Recht, direttore e capo del ricorrente all'epoca dei fatti di cui è causa, al quale sono stati rivolti, dalla Corte e dal ricorrente, quesiti sulle ragioni della riorganizzazione della sua direzione e sull'eventuale rapporto tra queste ragioni e la nuova assegnazione delľArning, nonché sulla misura in cui questi è stato informato della suddetta riorganizzazione. In particolare, il sig. Recht ha precisato che già nel 1976, al momento della sua entrata in servizio, il numero delle divisioni e dei servizi specializzati gli era parso esagerato. I due collaboratori delľArning erano stati addetti direttamente alla segreteria del Comitato consultivo e, di conseguenza, egli si è trovato praticamente solo con una segretaria. Una razionalizzazione era divenuta assolutamente necessaria a seguito del nuovo programma d'azione, in quanto, in una situazione di scarsità di personale, si doveva far fronte a compiti tecnici e scientifici contemplati da tale programma. Per questa ragione, è stata decisa la fusione della divisione delľArning col servizio specializzato per i problemi di sicurezza nel settore carbosiderurgico e, in seguito, con l'organo permanente per la sicurezza e la sanità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive. Dato che il programma d'azione è un'opera collettiva della direzione, l'Arning avrebbe dovuto prevedere questa conseguenza. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni l'8 ottobre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1980, il sig. Günther Arning, dipendente di grado A3 e con preparazione giuridica, in servizio presso la Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione 17 luglio 1979, con cui egli è stato sollevato dalle funzioni di capodivisione responsabile della divisione «Sicurezza del lavoro» presso la direzione «Sanità e sicurezza» ed è stato assegnato ad un posto di consigliere nell'ambito della stessa direzione e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione a versargli, a titolo di risarcimento, un'unità di conto per il danno morale provocatogli da questo mutamento di funzioni.
punto 2
Dal fascicolo risulta che tale mutamento di funzioni, che non ha compromesso la corrispondenza fra il grado e il posto del ricorrente, è intervenuto nell'ambito d'una riorganizzazione della direzione generale V: «Occupazione e affari sociali». Non è contestato che, per quanto riguarda la direzione «Sanità e sicurezza», detta riorganizzazione era pure una misura di razionalizzazione onde far fronte a nuovi compiti connessi all'attuazione di un programma d'azione in materia di sicurezza e di sanità sul posto di lavoro, che è stato oggetto della risoluzione del Consiglio 29 giugno 1978 (GU n. C 165, pag. 1) e nella quale era stato posto l'accento su problemi d'ordine tecnico e scientifico nei settori, in particolare, della tossicologia e della biologia.
punto 3
Per la divisione «Sicurezza del lavoro», che, secondo la Commissione, era di dimensioni molto ridotte ed era la sola unità della direzione ad essere diretta da una persona senza preparazione tecnica o scientifica, la riorganizzazione ha portato alla sua fusione, in una prima fase, col servizio specializzato «Problemi di sicurezza nel settore carbosiderurgico» e, in una fase ulteriore, con l'«Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone ed altre industrie estrattive». Ormai, tutti i problemi relativi alla sicurezza vengono trattati da uno stesso servizio specializzato, diretto da un ingegnere minerario, inquadrato nel grado A 4.
punto 4
Dal fascicolo risulta pure che la decisione 17 luglio 1979 è stata resa nota al ricorrente, per la prima volta il 31 luglio, nel corso d'un colloquio col suo direttore. Il 2 agosto, il nuovo organigramma risultante dalla prima fase della riorganizzazione è stato pubblicato nelle «Informazioni amministrative», bollettino distribuito a tutto il personale, e, il 26 settembre, il ricorrente, che aveva assunto le sue nuove funzioni il 3 dello stesso mese, ha avuto un colloquio col suo direttore generale. È, cionondimeno, solo il 1° ottobre che il ricorrente ha ricevuto, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, una comunicazione, datata 25 settembre, che precisava qual era il nuovo posto cui egli era stato assegnato con la decisione del 17 luglio, ma si limitava ad indicare che detta decisione era stata adottata «nell'ambito delle misure di riorganizzazione della direzione generale V».
punto 5
Stando così le cose, il ricorrente deduce quattro mezzi, tre dei quali si riferiscono alla violazione, da parte della Commissione, di forme sostanziali, mentre il quarto riguarda il contenuto della decisione.

SENTENZA › In diritto › Comunicazione intempestiva della decisione

punto 6
In primo luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 25, 2° comma, 1° inciso, dello Statuto del personale, secondo cui qualsiasi decisione individuale adottata a norma dello Statuto va immediatamente comunicata per iscritto al dipendente interessato.
punto 7
In proposito la Commissione assume che la decisione 17 luglio 1979 era una misura di riorganizzazione riguardante tutti i dipendenti della direzione generale complessivamente considerati. A suo avviso, quindi, l'informazione collettiva mediante la pubblicazione del nuovo organigramma, in data 2 agosto 1979, era già di per sé sufficiente. Tenuto conto di detta pubblicazione, nonché delle altre informazioni di cui il ricorrente disponeva prima di ricevere la comunicazione scritta del 25 settembre 1979, questa non può, secondo la Commissione, considerarsi intempestiva.
punto 8
Questi argomenti della Commissione vanno disattesi. La decisione di assegnare il ricorrente ad un nuovo posto costituisce, benché adottata nell'ambito d'una riorganizzazione generale, una decisione individuale la cui comunicazione per iscritto, in conformità all'art. 25 dello Statuto, non può essere sostituita né dalla pubblicazione del nuovo organigramma, né da un qualsivoglia colloquio con i superiori del ricorrente. Il fatto d'aver comunicato la decisione 17 luglio soltanto il 25 settembre costituisce una violazione del suddetto articolo.
punto 9
Dato che la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e ch'essa non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa, detta violazione non potrebbe tuttavia comportare l'annullamento della decisione impugnata. Poiché il ricorrente non ha provato l'esistenza d'un pregiudizio provocato dal solo fatto della intempestività della comunicazione, detta violazione non potrebbe nemmeno bastare per condannare la Commissione al risarcimento dei danni. Questo mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Motivazione inadeguata

punto 10
II ricorrente deduce, in secondo luogo, che la decisione gli ha recato pregiudizio e che essa doveva quindi esser motivata in conformità al 2° inciso dell'art. 25, 2° comma, dello Statuto. Il solo rinvio, con la comunicazione del 25 settembre, alla riorganizzazione generale dei servizi non sarebbe di per sé sufficiente, tanto più che il nuovo orientamento del programma d'azione, che è alla base di detta riorganizzazione, non ha interessato le competenze della divisione «Sicurezza del lavoro» e che il ricorrente non ha quindi potuto prevedere che la riorganizzazione di sarebbe estesa a detta divisione.
punto 11
La Commissione sostiene al contrario, richiamandosi alla sentenza della Corte 28 maggio 1980 (cause riunite 33 e 75/79, Kuhner zi Commissione, Racc. 1980, pag. 1677), che la motivazione era adeguata, tenuto conto, fra l'altro, dell'ampio potere descrezionale di cui essa dispone in materia di organizzazione del servizio e del fatto che la decisione rifletteva, sul piano istituzionale, i nuovi orientamenti stabiliti dal Consiglio nel programma d'azione. Il ricorrente sarebbe stato associato tanto alla preparazione quanto all'attuazione di tale programma e il nuovo organigramma non avrebbe quindi potuto sorprenderlo. Inoltre, la Commissione rinvia ai colloqui che il ricorrente ha avuto col suo direttore e col suo direttore generale prima di ricevere la comunicazione,
punto 12
Come la Corte ha già affermato nella summenzionata sentenza, è esatto che l'obbligo di motivare un provvedimento d'organizzazione del servizio va messo in relazione con l'estensione del potere discrezionale di cui dispone in materia l'autorità che ha il potere di nomina, nonché col carattere marginale degli svantaggi che può presentare, per il dipendente, una modifica delle funzioni che non rechi pregiudizio né a suo grado, né alla sua situazione materiale. Tuttavia, queste considerazioni non sono sufficienti a giustificare una motivazione che si limita a rinviare alla riorganizzazione della direzione generale di cui trattasi.
punto 13
Orbene, come la Corte ha pure sottolineato nella summenzionata sentenza, è opportuno, per decidere se sia stato soddisfatto il requisito di cui all'art. 25, prendere in considerazione non soltanto il documento col quale la decisione è stata notificata, ma anche le circostanze in cui essa è stata adottata e portata a conoscenza dell'interessato. In proposito, occorre accertare, fra l'altro, se il ricorrente fosse già in possesso delle informazioni che hanno costituito, secondo la Commissione, il fondamento della decisione stessa.
punto 14
Il ricorrente non nega di essere stato associato alla preparazione e all'attuazione del nuovo programma d'azione, né che questo affidava alla direzione «Sanità e sicurezza», benché in settori che non sono di competenza della divisione di cui faceva parte il ricorrente, importanti nuovi compiti di carattere tecnico e scientifico cui la direzione non poteva far fronte senza una riorganizzazione ed una razionalizzazione interne. Il ricorrente non poteva nemmeno ignorare il fatto che la sua divisione era di dimensioni minime, ch'essa era la sola unità ad essere diretta da un funzionario senza preparazione tecnica o scientifica e che, pertanto, la soppressione di detta divisione era atta a facilitare la necessaria razionalizzazione. Inoltre, la pubblicazione del nuovo organigramma ha dato a tutti i dipendenti un'idea dei provvedimenti di riorganizzazione nel loro insieme. Tenuto conto di queste circostanze e del fatto che, prima di ricevere la comunicazione scritta, il ricorrente ha potuto ottenere spiegazioni suppletive nel corso dei colloqui avuti col direttore e col direttore generale, è opportuno osservare che l'interessato è stato in grado di valutare la legittimità e la fondatezza della decisione, e di far intervenire il controllo giurisdizionale della Corte. Ne consegue che, nella fattispecie, il carattere molto succinto della motivazione fornita nella comunicazione del 25 settembre non è atto ad inficiare la validità della decisione del 17 luglio o a rendere responsabile la Commissione. Anche questo mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Mancanza di consultazione preliminare

punto 15
Il ricorrente assume inoltre che è stato violato il diritto alla difesa in quanto egli non è stato previamente consultato né informato della decisione controversa.
punto 16
A questo mezzo la Commissione ribatte, richiamandosi ancora una volta alla summenzionata sentenza 28 maggio 1980, che non si può, nella fattispecie, parlare di «diritto alla difesa», bensì unicamente di un principio generale di sana amministrazione secondo cui, salvo grave motivo, l'amministrazione che ritenga di dover adottare, sia pure legittimamente, provvedimenti che ledano in modo grave gli interessati è tenuta a consentire a questi di far conoscere il loro punto di vista. La Commissione sostiene che la modifica delle funzioni di cui è causa non può essere assimilata a provvedimenti del genere.
punto 17
Benché la modifica delle funzioni del ricorrente costituisca effettivamente un provvedimento atto a recar pregiudizio, è pure esatto ch'essa non ha compromesso né il grado del ricorrente né la sua situazione materiale e ch'essa non potrebbe qualificarsi provvedimento che leda gravemente il dipendente interessato. In un caso del genere, non è possibile, in mancanza di una espressa disposizione dello Statuto del personale, stabilire l'obbligo, per l'amministrazione, di consultare il dipendente sulla decisione ch'essa intende adottare nei suoi confronti. Questo mezzo va dunque disatteso, in quanto infondato in diritto. Ciò non toglie che sarebbe conforme alla buona fede ed alla reciproca fiducia, che devono caratterizzare le relazioni fra i dipendenti e l'amministrazione, che questa metta, per quanto possibile, il dipendente in condizione di far conoscere il proprio punto di vista sulla progettata decisione. Una prassi del genere sarebbe pure atta a prevenire controversie.

SENTENZA › In diritto › Violazione del dovere di assistenza

punto 18
Il ricorrente sostiene infine che la Commissione è venuta meno al suo dovere di assistenza, non tenendo conto, al momento in cui ha deciso di sollevarlo delle funzioni di capodivisione responsabile della divisione «Sicurezza del lavoro», né della lunga esperienza nella sua specializzazione, né della sua competenza in materia, attestata dai suoi rapporti informativi, di guisa che la decisione ha recato pregiudizio al suo prestigio ed alla sua reputazione professionali.
punto 19
In proposito, va ricordato l'ampio potere discrezionale di cui l'amministrazione dispone in materia d'organizzazione del servizio. Anche se, infatti, è vero che quando statuisce sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello dell'interessato, questa considerazione non può impedire che l'autorità proceda ad una razionalizzazione dei servizi qualora essa lo ritenga necessario. Inoltre, il solo fatto, per un dipendente con preparazione giuridica, di passare dalle funzioni di capodivisione a quelle di consigliere competente per tutti i problemi giuridici propri della sua direzione non può definirsi provvedimento che reca pregiudizio al prestigio e alla reputazione professionali dell'interessato. Anche quest'ultimo mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Pur se il ricorrente è rimasto soccombente in tutti i suoi mezzi, è tuttavia opportuno tener conto, per il regolamento delle spese, di quanto premesso in merito alla sana prassi amministrativa. Risulta, infatti che l'insorgere della controversia sia stato favorito dal procedimento seguito dalla Commissione e dalla mancanza di riguardi nei confronti del ricorrente di cui questo procedimento ha dato prova. Occorre ricordare che il ricorrente, pur essendo associato ai lavori preparatori della riorganizzazione, non ha avuto occasione di manifestare il suo punto di vista sul solo provvedimento che lo colpiva in maniera diretta, che l'amministrazione ha ritardato, in violazione dello Statuto, la comunicazione scritta sino al momento in cui il ricorrente esercitava già le sue nuove funzioni da quasi un mese, e che la suddetta comunicazione rinviava, per qualsiasi motivazione, alla riorganizzazione generale dei servizi della direzione generale considerati nel loro insieme. Stando così le cose, non si potrebbe addebitare al ricorrente, che ha proposto il ricorso prima della pronunzia della sentenza da cui la Commissione trae la maggior parte delle proprie argomentazioni, d'aver adito la Corte ai fini d'un controllo relativo all'effetto che questa mancanza di riguardi poteva eventualmente produrre sulla legittimità della decisione.
punto 21
È opportuno quindi applicare l'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura, secondo cui la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, e rimborsare all'altra le spese d'un procedimento determinato del suo proprio comportamento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° La Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle del ricorrente.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1981. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione O. Due

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze