Sez. T, Ordinanza n. 29083 del 04/11/2025 (Rv. 676888-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Transfer pricing - Cessione di beni tra società infra-gruppo a basso rischio - Valutazione dello scostamento dal valore di mercato - Criterio del Transactional Net Margin Method (TNMM) – Preferibilità – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR, nell'ipotesi di cessione di beni infra-gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione operante su ordini già confermati, il sistema Transactional net margin method (TNMM) risulta più appropriato, ai fini della valutazione dello scostamento dal normale valore di mercato, rispetto al metodo di confronto del prezzo (CUP), integrando il margine di guadagno un indicatore più attendibile rispetto a un prezzo che non è frutto di trattativa sul libero mercato.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DM min. EFI 14/05/2018
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)