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Sez. T, Ordinanza n. 7216 del 25/03/2026 (Rv. 678651-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Reddito di impresa - Determinazione ai fini fiscali - Principio ex art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678651-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

La valutazione, a fini fiscali, delle diverse prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito d'impresa soggiace al principio - avente valore generale - stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, che impone il riferimento al normale valore di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura presi in considerazione dal contribuente, con la conseguenza che il Fisco può considerare "sottofatturate" le prestazioni eseguite dalla società nei confronti del socio, quando il relativo corrispettivo sia inferiore al suddetto valore.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)