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Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 21/07/1976 (Rv. 381635 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI PROVA DEL DANNO - INCERTEZZA DELLA PROVA FORNITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381635-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI PROVA DEL DANNO - INCERTEZZA DELLA PROVA FORNITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice puo e deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione dei danni con criteri equitativi non solo nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del preciso ammontare del danno per l'impossibilita della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, ma anche nell'ipotesi che, pur essendosi svolta un'attivita processuale della parte volta a fornire questi elementi, il giudice non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia. (Conf 2407/73, mass n 365785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)