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Sez. 5, Sentenza n. 51143 del 12/05/2014 Cc. (dep. 09/12/2014) Rv. 262095 - 01

AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Parlamentare europeo - Disciplina delle immunità per fatti commessi nel territorio dello Stato - Decisione di difesa dell'immunità del Parlamento europeo - Sindacato da parte dell'Autorità Giudiziaria nazionale - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262095-01

AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petriciello, nonchè ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1966 num. 437 CORTE COST., Tratt. Internaz. 08/04/1965, Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)