Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 09/02/2004 Ud. (dep. 09/03/2004) Rv. 227990 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Parlamentare europeo - Disciplina delle immunità per fatti commessi e perseguiti nel territorio dello Stato - Coincidenza con l'immunità riconosciuta ai parlamentari nazionali dall'art. 68 Cost. - Sussistenza.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
Ai componenti del Parlamento europeo è accordata una immunità differenziata per i fatti ed i procedimenti riguardanti lo Stato di appartenenza e per quelli concernenti ogni altro Stato membro dell'Unione. Per i primi, secondo il disposto dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e dell'art. 10 lett. a) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee allegato al Trattato dell'8 aprile 1965 (istitutivo di un consiglio unico e di una commissione unica delle Comunità europee), l'immunità corrisponde a quella riconosciuta ai parlamentari del Paese di appartenenza dell'interessato. Solo con riguardo al territorio di Stati diversi dal proprio, stante il tenore della lett. b) del citato art. 10, è prescritta per il parlamentare europeo l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. Ne consegue, quanto ai parlamentari italiani, che con riguardo ai fatti commessi nel territorio dello Stato, o qui perseguiti, la normativa si risolve in un rinvio alle disposizioni dell'art. 68 Cost., sia per i profili sostanziali che per le garanzie procedurali dell'immunità, senza che quest'ultima possa essere modificata od ampliata per effetto delle norme concernenti la protezione degli interessati sulla restante porzione del territorio dell'Unione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 03/05/1966 num. 437 all. B art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)