Sez. 1, Sentenza n. 2617 del 23/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167383 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI SEQUESTRO - CONTROLLO DEL GIUDICE EX ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - LIMITI.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI SEQUESTRO - CONTROLLO DEL GIUDICE EX ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - LIMITI.*
Nel procedimento incidentale di riesame dei sequestri, poiché il controllo del giudice collegiale ex art. 343 bis cod. proc. pen. è limitato a verificare se il provvedimento sia conforme alle norme che ne consentano o ne impongano la emissione e se sia rispondente alle esigenze processuali o probatorie, a quelle funzionali alla confisca obbligatoria, al limite, alle esigenze di prevenzione ex art. 219 cod. proc. pen., non può sindacarsi la fondatezza dell'imputazione, che è oggetto, invece, del procedimento principale. (fattispecie in tema di sequestro di apparecchi da gioco video- poker). (V mass n 164291; (V mass n 162842).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)