Sez. 2, Sentenza n. 682 del 21/02/1984 Cc. (dep. 19/05/1984) Rv. 164291 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI - VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME DEL DECRETO DI SEQUESTRO - LIMITI - VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento incidentale di riesame del sequestro non può sindacarsi la fondatezza della contestazione oggetto del procedimento principale. Invero, il controllo del giudice collegiale ex art. 343 - bis cod. proc. pen. è limitato a verificare se il provvedimento sia conforme alle norme che ne impongono o consentono la emissione, se sia rispondente alle esigenze probatorie o funzionali alla confisca obbligatoria o alle esigenze di prevenzione ex art. 219 cod. proc. pen., e ancora se l'esecuzione sia avvenuta sulle cose indicate nell'atto e se questo sia affetto da vizi di nullità. (V mass n 160064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)