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Sez. 4, Sentenza n. 734 del 03/08/1989 Cc. (dep. 28/08/1989) Rv. 181957 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE DA ESPIARE - CUMULO DELLE PENE PRESOFFERTE E CONDONATE - IMMUTAZIONE DELLA PENA DA ESPIARE - NECESSITÀ DELLE OPERAZIONI DI CUMULO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181957-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO DELLE PENE DA ESPIARE - CUMULO DELLE PENE PRESOFFERTE E CONDONATE - IMMUTAZIONE DELLA PENA DA ESPIARE - NECESSITÀ DELLE OPERAZIONI DI CUMULO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE.*

In tema di esecuzione di pene, in ossequio al principio moderatore ex art. 78 codice penale e a quello del favor rei, si deve procedere al cumulo (giuridico) delle pene irrogate, sia di quelle da scontare che di quelle presofferte e/o condonate (purché concernenti fatti di antecedente commissione) anche nel caso in cui rimanga immutata la misura della pena che il condannato deve ancora espiare, perché, pur conseguendo all'aumento del presofferto - anche formale - un corrispondente (ed in egual misura) aumento della pena complessiva, tale duplice parallela maggiorazione anticipa la maturazione, in favore dell'interessato, dei requisiti temporali per l'ammissione ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. (V mass n 175345; (V mass n 165258; (Conf mass n 165259).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Proc. Pen. art. 582

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)