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Sez. 1, Sentenza n. 425 del 16/02/1987 Cc. (dep. 14/03/1987) Rv. 175345 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PENA UNICA DETERMINATA IN SEDE DI CUMULO - VALUTAZIONE DELLA INTERA PENA GIÀ SUBITA ANCORCHÉ IN PERIODI DIVERSI.*
Stato
decisa il 1987-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175345-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PENA UNICA DETERMINATA IN SEDE DI CUMULO - VALUTAZIONE DELLA INTERA PENA GIÀ SUBITA ANCORCHÉ IN PERIODI DIVERSI.*

Ai fini della liberazione anticipata, nell'ipotesi di pena unica determinata ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. (esecuzione di pene concorrenti), deve tenersi conto dell'intera pena già subita, ancorché in periodi diversi, al momento della richiesta. Invero, in tal caso si è in presenza di un unico rapporto esecutivo, mentre è irrilevante che alcune pene siano state espiate in anticipo rispetto alle altre, come nella specie per giunta parzialmente ed in stato di custodia cautelare, sia perché il periodo trascorso in stato di custodia cautelare deve essere egualmente valutato, secondo un principio interpretativo del precedente testo dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 ora trasfuso nel nuovo testo del citato articolo come sostituito dall'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663, e sia perché non è consentita una disparità di trattamento tra chi espia una pena unica cumulata senza soluzione di continuità e chi, per ragioni estranee alla sua volontà, la espia con soluzione di continuità. Il frazionamento in più periodi della espiazione consente soltanto una valutazione pure frazionata dei relativi periodi, non essendo, in tal caso, applicabile il principio della valutazione globale (alla quale consegue il divieto di concedere o negare la liberazione anticipata soltanto per alcuni di essi). (Conf mass n 173495; (Conf mass n 173009; (Conf mass n 159462; (Conf mass n 158745; (Conf mass n 157187).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 582, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)