Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 21/10/1969 (Rv. 343535 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - PREVEDIBILITA - NOZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILI - PREVEDIBILITA - NOZIONE.*
Nel rapporto eziologico che collega, sotto l'aspetto soggettivo, lo inadempimento e le sue conseguenze, il requisito della prevedibilita del danno va considerato come limitativo degli effetti della colpa contrattuale. La prevedibilita, peraltro, non e quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)