Sez. L, Sentenza n. 619 del 30/01/1985 (Rv. 438829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE CONTRIBUTIVA DEL PREPONENTE RELATIVA AD UNA FASE DEL RAPPORTO DI AGENZIA ANTERIORE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ILLECITO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE CONTRIBUTIVA DEL PREPONENTE RELATIVA AD UNA FASE DEL RAPPORTO DI AGENZIA ANTERIORE AL D.M. 10 SETTEMBRE 1962 - ILLECITO CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVEDIBILITÀ DEL DANNO - ACCERTAMENTO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La circostanza che un vero e proprio trattamento pensionistico in favore degli agenti di commercio sia stato introdotto soltanto con d.m. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n. 613 e il d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758) non esclude che l'omissione contributiva del preponente relativa ad una fase del rapporto di Agenzia anteriore a detta data, in violazione dello accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, seguito dagli accordi del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi efficacia erga omnes, configuri un illecito contrattuale, il quale, secondo il criterio della regolarità causale (art. 1223 cod. civ.), è da considerare causa del mancato conseguimento del trattamento pensionistico predetto e, pertanto, fonte dell'Obbligo di risarcimento del relativo danno, ove, ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., risulti la prevedibilità del medesimo alla stregua della valutazione della evoluzione della disciplina regolante la materia. L'indagine relativa alla prevedibilità del danno è riservata al giudice del merito, ancorché la prevedibilità da considerare non sia quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici. (V 5896/83, mass n 430744; (V 6761/82, mass nn 424391 e 424392; (V 4059/82, mass n 422021; (V 643/80, mass n 404045; (V 973/70, mass n 346441; (V 3438/69, mass n 343535; (V 1891/69, mass n 341044; (contra 1259/84, mass n 433401, sulla prima parte; (contra 7358/83, mass n 431953; (contra 5254/83, mass n 430140; (contra 4236/82, mass n 422207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Contr. Coll. 30/06/1938 CORTE COST., DM 10/09/1962, Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)