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Sez. 1, Sentenza n. 6303 del 03/02/1984 Ud. (dep. 07/07/1984) Rv. 165216 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE IN CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165216-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE IN CASSAZIONE - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. (che, in presenza di determinate condizioni, abilita la Cassazione a provvedere direttamente all'applicazione dell'indulto, va messa in relazione con il principio devolutivo dell'impugnazione e presuppone che la sentenza di appello abbia esaminato il punto, o inopinatamente omesso di prenderlo in considerazione, non essendo previsto per la Cassazione, al contrario di quanto avviene per il giudizio di merito, un potere di iniziativa per l'applicazione d'ufficio dello indulto. (Conf mass n 160350 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)