Sez. 2, Sentenza n. 7721 del 25/01/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160350 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - REVISIONE IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - APPLICAZIONE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - REVISIONE IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
In tema di indulto, è ammissibile il ricorso per Cassazione solo quando il giudice di merito abbia concesso o negato il beneficio, e non anche quando abbia invece omesso di statuire al riguardo. Invero, l'interessato è legittimato a chiedere in Sede di esecuzione l'applicazione del beneficio o la correzione di eventuali errori nell'applicazione stessa, poiché quest'ultima ha, nella sentenza di condanna, carattere provvisorio, essendo condizionata alla totale revisione della situazione del condannato in Sede di esecuzione della pena. (Conf mass n 152300; (Conf mass n 151690; (Conf mass n 151374; (Conf mass n 150052; (Conf mass n 148064).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)