diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 28/07/1989 (Rv. 463508 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - ACCERTAMENTO DA COMPIERE EX ART. 181, COMMA PRIMO, N. 3 LEGGE FALL. - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1989-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463508-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - ACCERTAMENTO DA COMPIERE EX ART. 181, COMMA PRIMO, N. 3 LEGGE FALL. - REQUISITI.*

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il giudice, quando verifica la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista (art. 181, comma primo, n. 3, legge fall.), non deve muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie o più o meno ottimistiche, ma deve fondarsi su elementi seri e concreti, capaci di determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo l'id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al detto soddisfacimento. (Conf 2809/88, mass n 458430; (Conf 3128/73, mass n 366909).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)