Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 09/04/1988 (Rv. 458430 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CESSIONE DEI BENI - GIUDIZIO SULLA SUFFICIENZA DEI BENI - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CESSIONE DEI BENI - GIUDIZIO SULLA SUFFICIENZA DEI BENI - CRITERI.*
Nel concordato fallimentare con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza dei beni offerti dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge non deve muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma deve poggiare su elementi seri e concreti, capaci di far sorgere la "fondata opinione", intesa come quasi certezza, che, in base all'id quod plerumque accidit, la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento. (Conf 3128/73, mass n 366909; (Conf 1921/72, mass n 359000; (Conf 3936/69, mass n 344352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)