Sez. 5 - , Ordinanza n. 3807 del 16/02/2018 (Rv. 647210 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Enti pubblici con finalità di beneficenza e di assistenza - Attività diverse da quelle istituzionali - Imponibilità - Reimpiego dei proventi nell'attività istituzionale - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
L'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", per il quale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalità non costituisce attività commerciale, non esclude che, ai sensi dell'art. 108 dello stesso decreto, siano soggetti ad imposta i redditi provenienti da altre attività svolte da tali enti, come quelli fondiari derivanti dalla locazione di immobili, senza che assuma rilevanza la circostanza che i proventi di dette attività siano statutariamente destinati all'esercizio dell'attività istituzionale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)