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Sez. 5, Sentenza n. 9718 del 13/05/2015 (Rv. 635488 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Unità Socio Sanitaria - Reddito fondiario degli immobili strumentali - Trasformazione in reddito di impresa ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635488-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

In tema di Irpeg, l'art. 88, comma 2, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale sicché il reddito fondiario degli immobili strumentali a tali attività (nella specie, fabbricati utilizzati da Unità Socio Sanitarie) non subisce la trasformazione in reddito d'impresa, ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. cit., mancando il presupposto per l'assorbimento del reddito fondiario nel reddito d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)