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Sez. 1, Sentenza n. 10485 del 06/07/1989 Ud. (dep. 21/07/1989) Rv. 181887 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - AGGRESSIONE IPOTETICA - COMMODUS DISCESSUS - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181887-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - AGGRESSIONE IPOTETICA - COMMODUS DISCESSUS - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La esimente della legittima difesa non può essere negata in base al rilievo che il soggetto non si sia avvalso della possibilità di evitare, mediante l'allontanamento, un'aggressione ancora solo ipotetica, che aveva il semplice timore di subire, prima cioè che si cominciasse a concretare l'imminenza del pericolo. (nella specie è stata annullata la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la inapplicabilità della causa di giustificazione, poiché l'imputato uscito dal locale ove la vittima aveva tenuto un comportamento spavaldo ed aggressivo verso terzi, era rientrato invece di allontanarsi definitivamente, pur essendovi la possibilità di divenire soggetto passivo di una aggressione). (V mass n 166788; (V mass n 158600).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)