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Sez. 3, Sentenza n. 1040 del 10/04/1973 (Rv. 363476 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PRONUNCIA DI ESTINZIONE NEI CONFRONTI DELLE SOLE PARTI COSTITUITE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363476-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PRONUNCIA DI ESTINZIONE NEI CONFRONTI DELLE SOLE PARTI COSTITUITE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

In caso di litisconsorzio necessario (nella specie di ordine processuale per effetto della chiamata in causa iussu iudicis) l'Estinzione del processo deve essere dichiarata nei confronti di tutte le parti e non soltanto di quelle costituite in giudizio. (nella specie, il giudice di appello aveva dichiarato la Estinzione del giudizio di primo grado nei confronti delle sole parti costituite in secondo grado, e non anche del chiamato in primo grado iussu iudicis che era rimasto contumace). (V 2260/67, mass n 329459).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)