Sez. 3, Sentenza n. 2260 del 03/10/1967 (Rv. 329459 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO CUMULATIVO - ESTINZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NEGATORIA SERVITUTIS - RICONVENZIONALE DIRETTA ALLA COSTITUZIONE COATTIVA DELLA SERVITU - ESTINZIONE PARZIALE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROCESSO CUMULATIVO - ESTINZIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NEGATORIA SERVITUTIS - RICONVENZIONALE DIRETTA ALLA COSTITUZIONE COATTIVA DELLA SERVITU - ESTINZIONE PARZIALE - INAMMISSIBILITA.*
Il principio dell'unita del rapporto processuale comporta che esso non possa estinguersi solo in parte e rimanere in vita per alcuna delle azioni che ne formano oggetto. Peraltro, in relazione a tale principio, rispetto al processo cumulativo, va distinto il caso in cui alla pluralita di parti corrisponde una sostanziale pluralita di rapporti processuali da quello in cui a detta pluralita faccia riscontro l'unita inscindibile del rapporto processuale. Nel primo caso, puo determinarsi l'Estinzione parziale, in quanto i rapporti sono sostanzialmente autonomi e, quindi, nulla impedisce che, nonostante la formale unicita del processo, possa pronunziarsi l'Estinzione parziale nel secondo, invece, il rapporto processuale, sostanzialmente unico, non e suscettibile di Estinzione parziale. Tale ultima ipotesi ricorre ove il convenuto con Azione negatoria della servitu di passaggio proponga domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la Costituzione coattiva della servitu denegata dall'attore. (Conf. 2140-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)