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Sez. 1, Sentenza n. 8700 del 24/08/1990 (Rv. 469041 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - RICHIESTA IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469041-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - RICHIESTA IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le richieste inerenti alla corresponsione dell'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 configurano domande connesse, ma autonome rispetto a quelle rivolte allo scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che, qualora la parte non le abbia proposte nel corso del giudizio di divorzio, ciò non esclude la loro successiva proposizione, cui non è di ostacolo l'intervenuta pronuncia di divorzio, anche se nella stessa si dia atto di non dovere provvedere sull'assegno per difetto di domanda. (V 7025/83, mass n 431659).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)