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Sez. 1, Sentenza n. 7025 del 24/11/1983 (Rv. 431659 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE INERENTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - CONNESSIONE ED AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431659-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - VERSO LA PROLE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICHIESTE INERENTI ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - CONNESSIONE ED AUTONOMIA RISPETTO ALLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - LEGITTIMITÀ.*

Nel procedimento di divorzio, le richieste inerenti alla corresponsione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come quelle inerenti ai provvedimenti patrimoniali nell'interesse della prole, di cui all'art. 6 della legge medesima, configurano domande connesse, ma autonome, rispetto a quella rivolta allo scioglimento del matrimonio. Pertanto, nel caso di proposizione di dette domande nello stesso processo, è consentito al giudice di dichiarare, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio e di rinviare all'esito di ulteriore istruttoria la decisione sulle altre richieste delle parti, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 277, secondo comma, cod. proc. civ.. (Conf 4397/77, mass n 387982).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)