Sez. 6, Sentenza n. 2233 del 17/11/1972 Ud. (dep. 20/03/1973) Rv. 123600 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - OBBLIGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ED ALTRE PRESCRIZIONI - SUSSISTENZA - REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFETTO ABROGATIVO - ESCLUSIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - OBBLIGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ED ALTRE PRESCRIZIONI - SUSSISTENZA - REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFETTO ABROGATIVO - ESCLUSIONE.*
L'art 9 della legge 9 ottobre 1970, n 739, che ha adeguato la legislazione nazionale in materia di produzione di vini ai regolamenti comunitari della CEE n 816 e 817 del 28 aprile 1970, ha sostituito il primo e secondo comma dell'art 35 DPR n 162 del 1965, confermando l'Obbligo del registro di carico e scarico e stabilendo in modo nuovo, ma sostanzialmente identico, le prescrizioni alle quali devono attenersi i viticoltori che raccolgono o vinificano esclusivamente uva di propria produzione e coloro che introducono o estraggono mosti, vini comuni e speciali nelle loro cantine e nei loro stabilimenti. Pertanto, i regolamenti comunitari sopra citati non si sono sostituiti alla normativa interna richiamata.*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1965 num. 162 art. 35 CORTE COST., Legge 12/02/1965 num. 162 art. 19, Legge 09/10/1970 num. 739 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)