Sez. 3, Sentenza n. 2387 del 04/02/1981 Ud. (dep. 17/03/1981) Rv. 148126 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA - NORMA INTERNA CHE PUNISCE UN COMPORTAMENTO PER IL QUALE LA NORMA COMUNITARIA NON PREVEDE SANZIONE - APPLICABILITA DELLA NORMA INTERNA - FATTISPECIE: ANNOTAZIONI SU REGISTRI VINI.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA - NORMA INTERNA CHE PUNISCE UN COMPORTAMENTO PER IL QUALE LA NORMA COMUNITARIA NON PREVEDE SANZIONE - APPLICABILITA DELLA NORMA INTERNA - FATTISPECIE: ANNOTAZIONI SU REGISTRI VINI.*
In presenza di norma interna che punisce un comportamento per il quale il regolamento comunitario non prevede sanzione, si applicano quelle stabilite dalla norma interna, che puo essere utilizzata in funzione rafforzativa del comando contenuto nella norma comunitaria. (fattispecie relativa agli artt 35, 102 DPR 12 febbraio 1965, n 162 sulle annotazioni sul registro di imbottigliamento dei vini e su quello di carico e scarico, a raffronto della normativa comunitaria sulla tenuta dei registri dei vini di cui al titolo secondo del regolamento n 1769 del 1972 del 26 luglio 1972). (V mass n 141639; (V mass n 135108; (V mass n 123600).*
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 35 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 102, Legge Straniera min. CEE 26/07/1972 num. 1769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)