Sez. 1, Sentenza n. 14582 del 26/10/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216125 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IMPUTATO - ASSISTENZA LIBERO NELLA PERSONA | Potere del giudice di disporre in ordine alla posizione dell'imputato - Pericolo di fuga o di violenza in dibattimento - Provvedimento del giudice - Sommariamente motivato in ricorrenza dei casi indicati dalla legge - Sanzione processuale - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - UDIENZA - IMPUTATO - ASSISTENZA LIBERO NELLA PERSONA
A norma dell'articolo 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. Trattasi di norma diretta alla regolamentazione del potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, la cui eventuale violazione risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'articolo 146 cod. proc. pen., può essere anche sommariamente motivata essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'articolo 474 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 470, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 470, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 474, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)