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Sez. 4, Sentenza n. 13208 del 13/12/2004 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231213 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - udienza - imputato - assistenza libero nella persona | Potere del giudice di disporre in ordine alla posizione dell'imputato - Pericolo di fuga o di violenza in dibattimento - Provvedimento del giudice - Motivazione sommaria in riferimento ai casi indicati dalla legge - Sanzione processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231213-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - udienza - imputato - assistenza libero nella persona

A norma dell'art. 474 cod. proc. pen. il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell'imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell'udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. Ne consegue che l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall'art. 146 cod. proc. pen. può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell'udienza in presenza dei motivi indicati dall'art. 474 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 146 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 470, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)