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Sez. 3, Sentenza n. 26780 del 29/11/2013 (Rv. 628669 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Prova della qualità, quantità e stato dei beni concessi in locazione - Descrizione contenuta nel contratto di locazione - Valore probatorio - Preminenza.
Stato
decisa il 2013-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628669-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

In tema di locazione, al fine di individuare quale sia il contenuto dell'obbligazione del conduttore di riconsegnare la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta e del dovere di diligenza che deve osservare nell'uso del bene locato, ha valore probatorio preminente la descrizione dell'immobile locato effettuata dalle parti nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)