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Sez. 3, Sentenza n. 14305 del 07/07/2005 (Rv. 582571 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Sussistenza alla consegna dell'immobile - Presunzione - Ambito di applicabilità - Superamento - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582571-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO

In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, la disposizione del secondo comma dell'art. 1590 cod. civ., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, si applica a tutte le locazioni, qualunque ne sia la durata, imponendo al conduttore, per vincere la presunzione suddetta, l'onere di provare rigorosamente che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione erano dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)