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Sez. 3, Sentenza n. 3361 del 06/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100324 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1965-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100324-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nel caso di procedimenti connessi per essere la stessa persona imputata di piu reati, spetta al giudice di merito statuire discrezionalmente sulla necessita o meno di provvedere alla riunione dei procedimenti anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art 81 capoverso cod pen. se pero il giudice d'appello non crede di disporre l'Unione dei giudizi, il diniego, debitamente motivato, non puo essere censurato in Cassazione, trattandosi di provvedimento facoltativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)