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Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 24/12/1992 (Rv. 480107 - 01)

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per fatto del creditore | Eccezione di inadempimento - Mancato esercizio - Conseguenze - Obbligazione del fidejussore - Estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480107-01

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per fatto del creditore

L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., la quale legittima la parte che non è inadempiente a non adempiere, costituisce una mera facoltà, non un obbligo, del contraente, il cui mancato esercizio non può comportare in alcun modo l'estinzione dell'obbligazione del fidejussore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)