diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7870 del 19/07/1995 (Rv. 493354 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE | Acquisto di beni da parte di una azienda per concederli in locazione finanziaria (cosiddetto "leasing") - Impegno del fornitore a riacquistare i beni in caso di risoluzione anticipata della locazione per inadempimento del locatario - Predeterminazione del prezzo di riacquisto al tempo della pronuncia di risoluzione - Natura di contratto di vendita - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1957 cod. civ..
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493354-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE

Allorquando un'impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria (cosiddetto leasing) e contestualmente stipuli con il fornitori dei beni stessi un patto ina base al quale quest'ultimo si impegna a riacquistarli in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del locatario, predeterminando il prezzo di riacquisto con riferimento al tempo in cui, verificatosi il detto inadempimento, l'impresa ottenga la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, tale patto ha la causa propria di un contratto di vendita e non quella di un contratto di garanzia, con la conseguenza che, nella specie, è inapplicabile la norma di cui all'art. 1957 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)