Sez. L, Sentenza n. 7088 del 24/05/2001 (Rv. 546947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Formulazione nell'atto di appello - Necessità - Aggiunta di altre censure nel corso del giudizio di secondo grado - Inammissibilità - Conseguenze - Trattazione e decisione nella sentenza di secondo grado di una questione non compresa tra i motivi di appello - Violazione del giudicato interno - Configurabilità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello e l'appellante non può, quindi, aggiungere altre censure nel corso dell'ulteriore attività processuale in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Ne consegue che qualora la sentenza di secondo grado abbia trattato e deciso una questione che, ancorché affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione si verifica una violazione del giudicato interno che è rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al capo della sentenza di primo grado non impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)