Sez. L, Sentenza n. 9960 del 24/11/1994 (Rv. 488795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Motivi attinenti a questioni non comprese nell'atto di appello ed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di secondo grado - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello, come evincibile dalla previsione dell'onere di specificazione in tale atto dei motivi stessi, sancito dall'art. 342 e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ.. Pertanto, l'appellante non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché, esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità, in sede di ricorso per cassazione, di motivi attinenti a questioni non compresse nell'atto di appello ed irritualmente dedotte nel corso del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)