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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 ottobre 1981, causa 246/80

Decisione
decisa il 1981-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:1981:218

Epigrafe

Nel procedimento 246/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde (commissione dei ricorsi per la medicina generica), l'Aia, nella causa dinanzi ad essa pendente fra C. Broekmeulen, medico a Kerkdriel, e Huisarts Registratie Commissie (commissione competente per l'iscrizione nel registro dei medici generici), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, n. L 167, pag.1), e della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU 1975, n. L 167, pag. 14), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La decisione di rinvio, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Nei Paesi Bassi è stato istituito un particolare procedimento per l'attribuzione alla qualifica di «huisarts» (medico generico), cioè di medico qualificato per la medicina generale e l'assistenza medica di base. Le norme che disciplinano tale procedimento fanno parte dello statuto e dei regolamenti interni della «Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Genneskunst» (reale associazione olandese per la promozione della medicina, per il seguito: l'associazione). Esse possono essere così riassunte : I requisiti necessari per essere riconosciuto come medico generico sono stabiliti dal «College voor Huisartsgeneeskunde» (collegio per la medicina generica), che è un organo dell'associazione. Le decisioni di questo collegio sono sottoposte al controllo del governo olandese. Incaricata dell'esecuzione e dell'applicazione delle disposizioni che stabiliscono questi requisiti è la «Huisarts Registratie Commissie» (commissione competente per l'iscrizione nel registro dei medici generici, per il seguito: commissione per la registrazione). Tra queste norme figurano quelle riguardanti l'iscrizione nel registro dei medici generici abilitati, alla quale è subordinato l'esercizio della professione di medico generico. Le domande di iscrizione sono in un primo momento esaminate da una commissione esecutiva, che è composta da membri della commissione per la registrazione. Esse sono in seguito esaminate dalla stessa commissione per la registrazione. Esse sono in seguito esaminate dalla stessa commissione per la registrazione se, tra l'altro, la commissione esecutiva non le abbia ritenute, all'unanimità, fondate. Se la commissione per la registrazione decide di non iscrivere nel registro il richiedente, questi può inoltrare un ricorso innanzi alla «Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde» (commissione dei ricorsi per la medicina generica, per il seguito: commissione dei ricorsi). Sia la commissione per la registrazione che la commissione dei ricorsi sono state istituite dall'art. 1102, n. 2, del regolamento interno dell'associazione.
punto 2
Il sig. Broekmeulen, ricorrente nella causa principale, è cittadino olandese. Il 30 giugno 1979 egli conseguiva il «diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia», di cui all'art. 3, lett. b), della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362, presso la facoltà di medicina dell'Università cattolica di Lovanio, in Belgio. Basandosi sull'art. 2 della «Wet regelende de uitoefening der geneeskunst» (legge relativa all'esercizio della professione medica), il ministro della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente gli concedeva, con decreto 18 settembre 1979, l'autorizzazione ad esercitare la professione medica nei Paesi Bassi. In seguito a tale decreto, il sig. Broekmeulen prestava giuramento come medico il 19 ottobre 1979. Con lettera 14 novembre 1979 il Broekmeulen chiedeva di essere iscritto nel registro dei medici generici abilitati. Con lettera 18 marzo 1980 del segretario della commissione per la registrazione, egli veniva informato che il decreto n. 1-1977 del College voor Huisartsgeneeskunde non consentiva la sua iscrizione nel registro finché egli non avesse soddisfatto i requisiti stabiliti dal decreto n. 1-1974 di detto collegio, che disciplina la formazione dei medici generici. Ne risultava che il Broekmeulen, allo stesso modo dei medici olandesi titolari di un «universitaire getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico) rilasciato da un'università olandese — menzionato all'art. 3, lett. h), della direttiva 75/362 — doveva compiere un periodo di formazione di un anno di medicina generica prima di poter essere iscritto nel registro dei medici generici abilitati. Contro tale decisione il ricorrente inoltrava ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi.
punto 3
Il preambolo e l'art. 1 del decreto n. 1-1977 del «college voor Huisartsgeneeskunde», per il seguito: «decreto n. 1-1977», hanno il seguente tenore: «Il College voor Huisartsgeneeskunde, ... attesa l'entrata in vigore, il 20 dicembre 1976, delle direttive comunitarie nn. 75/362 e. 75/363, relative al diritto di stabilimento dei medici nella Comunità, considerando che è auspicabile pervenire da una parte ad una disciplina unitaria dell'ammissione e dell'iscrizione nell'albo dei medici privi della nazionalità o dei titoli olandesi, e dall'altra ad una normativa da applicarsi ai cittadini comunitari titolari di una laurea in medicina riconosciuta dalle direttive comunitarie; considerando che, in attesa dell'accordo sull'applicazione delle menzionate direttive relative al documento che abilita ad esercitare la professione medica, occorre adottare, con validità provvisoria, il presente decreto; sentita la Huisarts Registratie Commissie, visti gli artt. 1107 e 1109 del regolamento interno della Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Genneskunst, delibera quanto segue: l'iscrizione nel registro dei medici generici abilitati dei titolari di un diploma di laurea estero i quali abbiano ottenuto l'abilitazione ad esercitare la professione medica nei Paesi Bassi avrà luogo secondo le seguenti disposizioni: art. 1 I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, titolari di una laurea in medicina riconosciuta ai sensi delle direttive CEE 75/362 e 75/363 rilasciata da un altro Stato membro, i quali siano in grado di dimostrare alla Huisarts Registratie Commissie di avere ottenuto l'autorizzazione ad esercitare la professione medica nei Paesi Bassi, vengono iscritti, a loro domanda, nel registro dei medici generici abilitati». L'art. 2 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/362, recita: «Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE ed enunciati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività non salariate del medico ed al loro esercizio». Tra i diplomi elencati all'art. 3 figura, per il Belgio, il «diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia» (lett. b).
punto 4
Innanzi alla commissione dei ricorsi, il Broekmeulen sosteneva che il decreto n. 1-1977, in base al suo preambolo, si applica ai cittadini comunitari titolari di una laurea in medicina riconosciuta dalle direttive comunitarie e che egli rientra in tale categoria di persone. In subordine, egli affermava che il decreto n. 1-1977 non gli poteva essere opposto, essendo egli stesso, in forza delle direttive nn. 75/362 e 75/363, in grado di far valere direttamente il diritto di essere iscritto nel registro dei medici generici, senza aver compiuto nei Paesi Bassi il periodo di formazione di un anno di medicina generica. Con decisione 21 ottobre 1980, pervenuta alla Corte il 4 novembre 1980, la commissione dei ricorsi, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sospeso il procedimento ed ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale. «Se in forza delle direttive nn. 75/362 e 75/363 (GU 30 giugno 1975, n. L 167), ai cittadini olandesi che abbiano conseguito in Belgio il “diploma di laurea legale di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia” e che pertanto siano abilitati in Belgio ad esercitare la professione di medici generici, spetti, in caso di stabilimento nei Paesi Bassi, il diritto d'iscrizione nel registro dei medici generici riconosciuti tenuto conto della Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, senza che essi siano tenuti a compiere previamente nei Paesi Bassi il periodo di formazione di medico generico. A proposito di tale questione, occorre tenere presente che, in base alle disposizioni vigenti in linea generale nei Paesi Bassi, l'iscrizione in detto registro è possibile solamente dopo aver compiuto tale periodo e che, in tale paese, i medici possono esercitare la professione di medico generico solamente dopo l'avvenuta iscrizione in tale registro». Nella motivazione della decisione di rinvio la commissione dei ricorsi ha considerato che bisogna interpretare l'art. 1 del decreto n. 1-1977 nel senso che esso implica che un medico avente la cittadinanza olandese, titolare di un diploma belga di laurea in medicina, può essere iscritto nel registro dei medici generici abilitati solo se ha compiuto nei Paesi Bassi un periodo di formazione di un anno di medicina generica. Essa ha considerato inoltre che: a) l'art. 26 dello statuto dell'associazione stabilisce che le disposizioni del regolamento interno dell'associazione stessa relative al riconoscimento ed alla registrazione dei medici generici in quanto tali, non possono essere modificate senza l'accordo dei ministri della sanità pubblica e della pubblica istruzione; b) in forza dell'art. 1109 del regolamento interno, i decreti del College voor Huisartsgeneeskunde, che stabiliscono i requisiti cui devono conformarsi la formazione dei medici generici e i locali e le attrezzature destinati a tale formazione, sono sottoposti al controllo dei ministri summenzionati, controllo che viene esercitato sotto forma di diritto di veto; c) il regio decreto 4 gennaio 1966, (Staatsblad 3), adottato in forza della legge sulla previdenza malattia, e modificato dal regio decreto 15 agosto 1973 (Staatsblad 428) — decreto relativo alle prestazioni, («Verstrekkin-genbesluit») —, stabilisce che per «medico generico» bisogna intendere un medico iscritto nel registro dei medici generici tenuto dall'associazione; d) in forza di tale decreto, i medici che non sono iscritti nel registro in questione non possono in pratica esercitare la professione di medico mutualistico, e diventa di conseguenza praticamente impossibile per loro curare gran parte della clientela; le compagnie di assicurazione private definiscono la nozione di medico generico negli stessi termini del decreto relativo alle prestazioni; e) in base a questo decreto, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione si applicano obbligatoriamente a tutti i medici, compresi coloro che non sono membri dell'associazione. Inoltre la commissione dei ricorsi ha constatato che: a) in base al suo diploma di laurea belga, il Broekmeulen si è vista conferire l'autorizzazione ad esercitare la professione medica nei Paesi Bassi, in conformità all'art. 2 della «Wet regelende de uitoefening der geneeskunst» (legge relativa all'esercizio della professione medica); a tal riguardo, non esiste alcuna differenza tra lui ed un olandese titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato da un'università olandese; b) il diploma di laurea in medicina conseguito in Belgio autorizza ad esercitare l'attività di medico generico in Belgio; c) spesso cittadini belgi titolari di un diploma di laurea in medicina conseguito in Belgio sono stati iscritti nel registro in questione, su loro domanda e senza ulteriori formalità. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 177 del Trattato CEE, la commissione dei ricorsi ritiene a priori di dover effettivamente essere considerata una «giurisdizione» ai sensi del suddetto articolo. Al riguardo essa fa presente che le disposizioni del regolamento interno dell'associazione, che riguardano l'abilitazione e l'iscrizione dei medici generici, ivi compresa la disciplina della composizione, della competenza e del funzionamento della commissione dei ricorsi (artt. 1102 e 1129-1132) sono sottoposte all'autorità di vigilanza. Il ministro della sanità pubblica e il ministro della pubblica istruzione nominano di concerto il presidente e due membri della commissione dei ricorsi (artt. 1129 e 1031, n. 1, lett. d). Il presidente è, di preferenza, un alto funzionario della carriera giudiziaria. Le competenze della commissione dei ricorsi sono descritte nei termini seguenti: «La commissione dei ricorsi conosce dei ricorsi che vengono proposti dinanzi ad essa» (art. 1132, n. 1). Tali ricorsi sono descritti negli artt. 1118, n. 5, 1120, n. 7, 1122, n. 4, e 1125, n. 7, del regolamento interno. Le norme in base alle quali la Commissione esamina i ricorsi hanno efficacia generale. In forza del decreto relativo alle prestazioni, le decisioni della commissione dei ricorsi hanno efficacia anche al di fuori dell'ambito dei membri dell'associazione.
punto 5
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Broekmeulen, ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'avvocato G. van der Wal, del foro di Tilburg, Huisarts Registratie Commissie (commissione per la registrazione), convenuta nella causa principale, rappresentata dall'avvocato B. H. ter Kuile, del foro dell'Aia, il governo olandese e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. J. Bronkhorst, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Christine Berardis-Kayser, membro del servizio giuridico della Commissione. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha invitato il governo olandese a rispondere, per iscritto, ad un certo numero di quesiti riguardanti lo statuto della commissione dei ricorsi.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 177 del Trattato CEE

paragrafo 1
Secondo il Broekmeulen, ricorrente nella causa principale, il registro dei medici generici è un registro tenuto da un'organizzazione di diritto privato, l'associazione. Questa organizzazione ha previsto, nel suo regolamento interno, un procedimento di iscrizione, con possibilità di ricorso, e, nell'ambito di tale procedimento, la commissione dei ricorsi rappresenta l'organo decisionale di ultima istanza.
paragrafo 2
Egli ritiene tuttavia di poter sottoporre la decisione finale della commissione dei ricorsi al giudice ordinario, cioè all'arron-dissementsrechtbank (tribunale), se la reputerà illegittima.
paragrafo 3
In effetti, tale decisione ha per l'associazione carattere definitivo, e, se del caso, può essere impugnata in un procedimento civile ordinario. Ciononostante la commissione dei ricorsi può essere considerata come un giudice nazionale ai sensi del 3° comma o ai sensi del 2° comma dell'art. 177 del Trattato CEE.
paragrafo 4
Il governo olandese fa presente che la commissione dei ricorsi è composta da tre membri nominati dalla facoltà di medicina, tre membri nominati dal comitato direttivo dell'associazione, due membri nominati dai ministri nella cui competenza ricadono rispettivamente l'insegnamento universitario e la sanità, e dal presidente, nominato dagli stessi ministri. Nello stesso tempo vengono anche nominati due membri supplenti. Sia i membri titolari che i supplenti rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili (artt. 1129 e 1130 del regolamento interno). Tale normativa è stata stabilita d'accordo con i ministri competenti e può essere modificata solo con l'autorizzazione di tali ministri.
paragrafo 5
Il decreto relativo alle prestazioni dispone che un medico, per poter esercitare la professione di medico generico nei Paesi Bassi, deve essere iscritto nel registro di cui trattasi. I requisiti per l'iscrizione sono stabiliti dal regolamento interno dell'associazione e dalle norme adottate dal collegio per la medicina generica. Tali norme sono parimenti sottoposte al controllo governativo. Ne risulta quindi che la commissione dei ricorsi decide in base a norme giuridiche.
paragrafo 6
Il procedimento innanzi alla commissione dei ricorsi è disciplinato dall'art. 1132 del regolamento interno. La commissione dei ricorsi può invitare gli interessati a comparire dinanzi ad essa. Gli interessati e la commissione per la registrazione devono essere sentiti dalla commissione dei ricorsi se ne esprimono il desiderio. Se il ricorso è diretto contro il rifiuto della commissione per la registrazione di iscrivere l'interessato nel registro, costui può farsi assistere da un avvocato.
paragrafo 7
Il governo olandese aggiunge che il fatto stesso che la commissione dei ricorsi si trovi a dover interpretare il diritto comunitario costituisce già di per sé un motivo importante per applicare l'art. 177 del Trattato CEE. Esso si richiama, inoltre, alla sentenza 30 giugno 1966 (causa 61/65, Vaassen-Goebbels e/Bestuur Beambtenfonds mijnbedrijf. Race. 1966, pagg. 407 e seguenti).
paragrafo 8
La Commissione delle Comunità europee si richiama innanzitutto alla sentenza 30 giugno 1966 (già menzionata).
paragrafo 9
Per quanto riguarda il controllo esercitato dal governo dei Paesi Bassi sullo statuto e sui regolamenti interni dell'associazione, la Commissione si richiama alla motivazione della decisione di rinvio.
paragrafo 10
Essa sostiene che la commissione dei ricorsi deve essere considerata come un organo permanente, che ha il compito di decidere le controversie definite, in generale, dal regolamento interno dell'associazione. Inoltre, la commissione dei ricorsi è soggetta a norme analoghe a quelle che disciplinano il procedimento in contraddittorio.
paragrafo 11
Benché i medici che esercitano la loro attività nei Paesi Bassi non siano tenuti ad essere membri dell'associazione, l'iscrizione nel registro dei medici generici è un procedimento che vale sia per coloro che sono membri, sia per coloro che non lo sono ed ha determinati effetti giuridici di diritto pubblico. Al riguardo, la Commissione rinvia al decreto relativo alle prestazioni.
paragrafo 12
Per di più, essa ritiene che le norme generalmente applicabili al procedimento davanti alla commissione dei ricorsi indurrebbero qualunque altro giudice (eventualmente adito) a dichiarare l'irri-cevibilità, per la ragione che un ricorso intentato innanzi alla commissione dei ricorsi corrisponde ad un procedimento innanzi ad un'istituzione sufficientemente indipendente dall'organo da cui emana la decisione, che è oggetto del ricorso.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Nel merito

paragrafo 1
Il Broekmeulen osserva che gli artt. 52, 53, 59 e 62 del Trattato CEE hanno efficacia diretta. Le direttive necessarie per l'esercizio dei diritti conferiti da tali norme servono unicamente a facilitare la loro realizzazione. Il Broekmeulen ammette che il diritto di stabilimento dei medici incontra alcuni problemi specifici, espressamente indicati dall'art. 57, n. 3, del Trattato, per quanto riguarda l'equivalenza dei diplomi. Egli ritiene, tuttavia, che tali problemi siano stati risolti sin dal momento dell'entrata in vigore delle direttive 75/362 e 75/363, le quali comportano sia l'eliminazione delle restrizioni che il coordinamento delle qualifiche richieste nel campo della medicina.
paragrafo 2
Ora, le due direttive hanno efficacia diretta orizzontale e verticale, il che comporta che esse fanno sorgere, in capo ai singoli, diritti che il giudice nazionale è tenuto a tutelare.
paragrafo 3
Il Broekmeulen ribadisce che l'iscrizione nel registro dei medici generici nei Paesi Bassi è affidata ad un'organizzazione di diritto privato. La norma da applicare non richiede un atto complementare da parte del collegio di medicina generica o delle autorità pubbliche, poiché «le direttive trovano attuazione attraverso la concessione, in forza degli artt. 2 e 3 della legge relativa all'esercizio della professione medica, dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di medico nei Paesi Bassi a coloro che, intendendo stabilirsi in questo paese come medici, chiedono una tale autorizzazione e provano di essere titolari di uno dei diplomi di laurea in medicina elencati all'art. 3 della prima direttiva (75/362) e di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della CEE» (risposta di Mme Veder-Smit, ministro della sanità pubblica e dell'ambiente, seconda camera del Parlamento, sessione 1979-1980, allegato n. 1504, pag. 2921).
paragrafo 4
Il Broekmeulen afferma che le due direttive si applicano ai medici generici, perché nella fattispecie si tratta della formazione, del diploma e dell'attività di un medico che esercita medicina generica. Questa opinione è confermata dalla genesi dell'art. 21 della direttiva 75/362, il quale dispone che gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia, possono imporre, per un periodo transitorio, gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri. Tale norma riguarda unicamente la situazione dei medici generici nella Repubblica federale di Germania. All'atto dell'elaborazione delle direttive, i rappresentanti del governo olandese hanno espressamente dichiarato che quest'ultimo non era vincolato all'applicazione dell'art. 21. Ne consegue che le direttive si applicano integralmente ai medici generici.
paragrafo 5
Per di più il ministro olandese della sanità pubblica ha espresso il punto di vista del governo olandese sulla questione dell'attuazione delle direttive in una lettera indirizzata al collegio per la medicina generica, nella quale manifestava le sue gravi obiezioni contro il decreto n. 4-1980. La signora Veder-Smit, ministro, scriveva al riguardo:
paragrafo 6
«Secondo questo punto di vista, l'esigenza di una formazione specifica di medicina generica non deve impedire ai cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee, titolari di uno dei titoli di studio indicati dalle direttive, di stabilirsi in qualità di medici generici, senza compiere il periodo di formazione specifica, e di stipulare convenzioni con le casse di assicurazione malattia. Il decreto suddetto [n. 4-1980] vi si oppone. Ciò vale anche mutatis mutandis per i cittadini olandesi titolari di un diploma di laurea in medicina conseguito in un altro Stato membro della CEE (Medisch Contact, rivista dell'associazione, n. 40 del 3 ottobre 1980).
paragrafo 7
A seguito di questa lettera, il decreto n. 4-1980 è rimasto senza effetto.
paragrafo 8
Il Broekmeulen ritiene di poter esigere di essere iscritto nel registro dei medici generici abilitati. In base al decreto 1-1977 l'iscrizione è consentita ai «cittadini degli altri Stati membri della CEE titolari di una laurea in medicina riconosciuta ai sensi delle direttive 75/362 e 75/363 e rilasciata da un altro Stato membro», ma la sentenza 7 febbraio 1979 (causa 115/78, Knoors e/Staatssecretaris van Economische Zaken, Race. 1979, pag. 399) ha confermato che una tale disposizione non può escludere i cittadini dello Stato membro di cui si tratta.
paragrafo 9
Le direttive in questione si applicano ai medici ed agli specialisti, ivi compresi per l'appunto i medici generici. L'iscrizione nel registro dei medici generici abilitati del titolare di un diploma indicato nelle direttive deve avvenire senza che gli Stati membri e le organizzazioni professionali di diritto privato possano imporre altre condizioni, e ciò in ragione dell'equivalenza dei diplomi riconosciuti dalle direttive.
paragrafo 10
Secondo il Broekmeulen, l'art. 8 della direttiva 75/362 non si applica ai medici generici. Proprio per questo motivo la Commissione ha presentato una proposta di direttive complementari riguardante i medici generici.
paragrafo 11
La commissione per la registrazione fa presente che la specifica formazione professionale di medico generico è stata introdotta nei Paesi Bassi con decorrenza 1o maggio 1973. Tale formazione è stata dichiarata obbligatoria per coloro che aspirano ad esercitare l'attività di medico generico. Con l'introduzione di tale sistema, il legislatore olandese si è adeguato ad un processo evolutivo comune a numerosi altri paesi.
paragrafo 12
Il decreto n. 1-1977 del Collegio di medicina generica si basa sulle seguenti considerazioni. In primo luogo, le direttive in questione non contengono alcuna norma relativa al reciproco riconoscimento delle diverse formazioni professionali di medico generico, successive alla laurea in medicina, le quali già esistevano in alcuni Stati membri. Inoltre, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento in questo campo all'interno della Comunità non possono far venire meno il dovere di creare un sistema sanitario ottimale. In terzo luogo, è conseguentemente giustificata l'applicazione analogica dell'art. 8 della direttiva 75/362.
paragrafo 13
Tale articolo dispone:
paragrafo 14
«Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli articoli 4 e 6 o che, pur menzionati nell'art. 6, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative».
paragrafo 15
Per quanto riguarda i medici generici, il comitato consultivo per la formazione dei medici, nel suo parere del 13 novembre 1979, ha suggerito agli Stati membri di «riconoscere la medicina generica come una disciplina specifica, analoga alle discipline specialistiche riconosciute, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della direttiva 75/362». La Commissione delle Comunità europee ha assunto tale opinione come punto di partenza del suo schema di proposta, del 24 gennaio 1980, di una direttiva del Consiglio riguardante i medici generici e integrante le direttive 75/362 e 75/363.
paragrafo 16
Il governo olandese si rifa alle sentenze della Corte 7 febbraio 1979 nelle cause 115/78 (Knoors e/Staatssecretaris voor Economische Zaken, Race. pag. 399) e 136/78 (Auer, Race. 1979, pag. 437).
paragrafo 17
Il campo di applicazione ratione personae della direttiva n. 75/362 è definito all'art. 2. Con riferimento alla causa 115/78, Knoors, il governo olandese sostiene che il campo di applicazione soggettivo di tale direttiva deve essere inteso in senso lato, nel senso, cioè, che i cittadini di tutti gli Stati membri devono poter profittare dei provvedimenti di liberalizzazione da essa contemplati, qualora rientrino obiettivamente in una delle ipotesi contemplate dalla direttiva, senza che sia possibile riservare loro un trattamento diverso a seconda della residenza o della cittadinanza.
paragrafo 18
Di conseguenza, il governo olandese è del parere che non debba essere fatta alcuna differenza a seconda del se il titolare di un «diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia», conseguito in Belgio, sia cittadino belga o olandese.
paragrafo 19
Esso osserva che l'utilità di una formazione complementare di medico generico è già emersa nel corso degli anni sessanta. Malgrado i progetti esistenti relativamente alla formazione di medico generico nei Paesi Bassi, il governo olandese aveva fatto presente fin dal 1973, nell'ambito del Consiglio, per non ritardare ulteriormente l'elaborazione delle direttive, che una tale formazione complementare non sarebbe stata richiesta ai titolari di diplomi non olandesi indicati all'art. 3 della direttiva 75/362, se gli interessati intendevano stabilirsi nei Paesi Bassi. Per questo motivo, il processo verbale del Consiglio contiene la seguente dichiarazione: «Il Consiglio constata che in alcuni Stati membri si manifesta una tendenza generale a dare maggior importanza ai compiti del medico generico ed alla sua formazione. Il Consiglio invita la Commissione a studiare i problemi che si pongono in rapporto a tale evoluzione ed a presentargli delle proposte sull'argomento». Il governo olandese si rammarica per il fatto che tali direttive complementari non siano ancora state adottate.
paragrafo 20
La Commissione delle Comunità europee mette in evidenza che il problema del Broekmeulen si inserisce nel contesto dell'insufficienza della capacità di formazione nel campo medico. Tale problema si pone, innanzitutto, nelle università, dove ha portato all'introduzione del «numerus clausus» nelle facoltà di medicina; d'altra parte, la capacità di formazione specifica dei medici generici è ugualmente insufficiente nei Paesi Bassi. A quanto pare, il periodo di attesa per essere ammessi a tali corsi di formazione può arrivare fino a due anni.
paragrafo 21
Il campo di applicazione dell'art. 2 della direttiva 75/362 non è, manifestamente, limitato ai cittadini degli altri Stati membri, ma, al contrario, comprende anche i cittadini dello Stato membro interessato. Tale punto di vista è conforme alla dichiarazione iscritta nel processo verbale del Consiglio e formulata nei seguenti termini:
paragrafo 22
«Dichiarazione del Consiglio concernente la definizione dei beneficiari delle direttive Il Consiglio conferma che la libertà di stabilimento in particolare per i titolari di diplomi ottenuti in altri paesi della Comunità deve essere beninteso assicurata alle stesse condizioni per i cittadini degli altri Stati membri e per i cittadini dello Stato membro in questione, come d'altronde avviene per le altre direttive».
paragrafo 23
Tale dichiarazione è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia. Ai sensi dell'art. 57, n. 1, del Trattato, le direttive di cui trattasi hanno in particolare lo scopo di facilitare l'accesso alle attività lavorative indipendenti ed il loro esercizio da parte delle persone che intendono esercitare il diritto di libera circolazione, così come è garantito dal Trattato. Adottando tali direttive, il Consiglio non ha dunque cercato di stabilire un'equivalenza puramente accademica dei diplomi ivi menzionati. Esso ha voluto facilitare l'accesso effettivo alla professione di medico negli Stati membri e l'esercizio di tale professione.
paragrafo 24
La Commissione ritiene che il fatto di poter esercitare l'attività sanitaria a favore di pazienti affiliati ad un regime di previdenza sociale, rappresenta incontestabilmente una condizione per l'esercizio effettivo della professione di medico in uno Stato membro. Una situazione come quella esistente, in particolare, nei Paesi Bassi, dove il medico ha certamente il diritto di esercitare la sua professione, ma non à autorizzato a curare pazienti iscritti ad una cassa di assicurazione malattia, è una situazione in cui l'esercizio effettivo della professione di medico è solo illusorio.
paragrafo 25
È per questo, secondo la Commissione, che le direttive mirano effettivamente ad esentare i titolari dei diplomi indicati dalla direttiva 75/362 dal corso di formazione di medicina generica esistente nei Paesi Bassi. Il principio che si trova alla base della direttiva 75/362 è che ogni cittadino della Comunità, titolare di uno dei diplomi di medico elencati all'art. 3 della direttiva ha diritto all'accesso effettivo alla professione ed al suo esercizio. Per tale motivo, la Commissione conclude proponendo alla Corte di risolvere la questione postale nel modo seguente :
paragrafo 26
«In forza delle direttive 75/362 e 75/363 ai cittadini olandesi, che abbiano conseguito in Belgio il “diploma di laurea legale di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia”, spetta, in caso di stabilimento nei Paesi Bassi, il diritto all'iscrizione nel registro dei medici generici abilitati presso la reale associazione olandese per la promozione della medicina, senza che essi siano tenuti a compiere previamente nei Paesi Bassi il periodo di formazione previsto per i medici generici».
paragrafo 27
In risposta ai quesiti postigli dalla Corte, il governo olandese ha fatto presente che lo statuto dell'associazione, nonché il regolamento interno emanato in base ad esso, sono norme di diritto privato di organizzazione privata.
paragrafo 28
Tutti gli organi dell'associazione, ivi compresa la commissione dei ricorsi, esercitano solo competenze basate su norme interne di diritto privato.
paragrafo 29
Irrilevante è, in proposito, il fatto che le disposizioni di cui si tratta siano state elaborate di concerto con le autorità pubbliche.
paragrafo 30
In effetti, le competenze di cui dispongono a tal riguardo i ministri responsabili, rispettivamente della pubblica istruzione e della sanità pubblica sono basate esclusivamente sullo statuto e sui regolamenti dell'associazione. I ministri suddetti non dispongono di poteri autonomi di diritto pubblico per dare unilateralmente all'associazione istruzioni concernenti le norme che devono essere prese in considerazione all'atto dell'ammissione e dell'iscrizione nel registro degli specialisti, dei medici del lavoro e dei medici generici.
paragrafo 31
Ne risulta che le decisioni dell'associazione non possono essere imputate giuridicamento allo Stato olandese. Le autorità pubbliche hanno dato il loro consenso all'adozione di norme interne dell'associazione; inoltre, esse ne hanno tratto delle conseguenze, per esempio nell'art. 1, lett. d), del decreto relativo alle prestazioni (Verstrekkingenbesluit), che riconosce le qualifiche stabilite dagli organi dell'associazione. Tuttavia le decisioni di questi ultimi conservano il carattere di decisioni prese nell'ambito di una persona giuridica di diritto privato.
paragrafo 32
Il governo olandese fa presente che in diritto olandese un organo giudiziario, in quanto organo dello Stato, deve essere designato in tale qualità dalla legge. Tenuto conto delle osservazioni precedenti, è evidente che la commissione dei ricorsi non ha tale qualità in diritto olandese.
paragrafo 33
Il governo olandese ritiene tuttavia che la Corte, basandosi sulla sua giurisprudenza, possa ugualmente considerare la commissione dei ricorsi come un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE.
paragrafo 34
Al riguardo esso suppone che la commissione dei ricorsi baserà la sua decisione su norme giuridiche. D'altronde, il fatto che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte, la Commissione faccia dipendere la sua decisione nella causa principale dall'interpretazione delle direttive 75/362 e 75/363 conferma tale supposizione. La composizione della commissione dei ricorsi permette anche di prevedere che essa si considererà vincolata dalla pronunzia pregiudiziale della Corte.
paragrafo 35
Il governo olandese ritiene che i medici non iscritti all'associazione possano adire direttamente il giudice ordinario per ottenere la revisione delle decisioni della commissione per la registrazione, non potendo l'ordinamento di un'organizzazione privata impedire che si rivolgano al giudice ordinario coloro che non fanno parte di tale associazione. I medici iscritti all'associazione devono, in caso di decisioni negative, presentare innanzitutto un ricorso presso la commissione dei ricorsi; in effetti, divenendone membri, essi si sono assoggettati alle disposizioni interne dell'associazione. Tuttavia, la via del giudice ordinario rimane loro aperta per il seguito, per far dichiarare la nullità di decisioni che, tra l'altro, fossero incompatibili con norme giuridiche aventi efficacia generale. Il giudice ordinario può esaminare tutti agli aspetti della causa ri-, levanti per la valutazione della legittimità dell'atto contestato.
paragrafo 36
In conclusione, il governo olandese ritiene che le decisioni di organizzazioni private che limitino o annullino i diritti soggettivi pubblici che ai cittadini della CEE (ivi compresi quelli olandesi) derivano dal diritto comunitario, debbano sempre essere suscettibili di impugnazioni, sia immediata, sia in ultima istanza, innanzi ad un giudice ordinario. A tal riguardo, le decisioni prese dagli organi dell'associazione non beneficiano di alcuna eccezione.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 19 maggio 1981, il sig. C. Broekmeulen, ricorrente nella causa principale, rappresentato dall'avvocato G. van der Wal, del foro di Tilburg, la Huisarts Registratie Commissie, convenuta nella causa principale, rappresentata dall'avvocato L. H. van Lennep, del foro dell'Aia, il governo olandese, rappresentato dal sig. A Bos, in qualità di agente e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Bronkhorst, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 giugno 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con decisione 21 ottobre 1980, pervenuta alla Corte l'11 novembre seguente, la Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde (commissione dei ricorsi per la medicina generica), con sede all'Aia, ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale relativa alla interpretazione delle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362 e 75/363, la prima riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la seconda concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU n. L 167, pag. 1 e pag. 14).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso presentato da un medico cittadino olandese, il sig. Broekmeulen, il quale, dopo aver conseguito il diploma di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia presso l'Università cattolica di Lovanio ed essere stato autorizzato dal ministro olandese della sanità pubblica e dell'ambiente ad esercitare l'attività di medico nei Paesi Bassi, si è vista rifiutare la sua registrazione come «huisarts» (medico generico) dalla commissione per la registrazione dei medici generici (Huisarts Registratie Commissie).
punto 3
Dal fascicolo, nonché dalle informazioni fornite dalle parti, risulta che la commissione per la registrazione dei medici generici e la commissione dei ricorsi per la medicina generale sono organi istituiti dalla reale associazione per la promozione della medicina (per il seguito: l'associazione). L'associazione, che è costituita sotto forma di un'associazione di diritto privato ai sensi del diritto olandese e a cui è iscritta la maggior parte dei medici che esercitano la loro attività nei Paesi Bassi, si propone, tra l'altro, di migliorare la preparazione dei medici, ivi compreso l'insegnamento postuniversitario, dal punto di vista teorico e pratico. Il regolamento interno dell'associazione contiene norme concernenti l'abilitazione e la registrazione dei medici specialisti, degli esperti in medicina sociale e dei medici generici; in base allo statuto dell'associazione, queste norme del regolamento interno possono essere modificate solo con il consenso dei ministri competenti in materia di insegnamento universitario e di sanità pubblica.
punto 4
L'abilitazione e la registrazione dei medici generici sono disciplinate dagli artt. 1101-1135 del regolamento interno. Tali norme contemplano l'istituzione di tre organi: il collegio per la medicina generica (College voor Huisartsgeneeskunde), che ha il compito principale di fissare i criteri che devono presiedere la formazione dei medici generici; la commissione per la registrazione dei medici generici (Huisarts Registratie Commissie), competente essenzialmente per la registrazione, come medici generici, di coloro che ne fanno domanda e che posseggono i requisiti fissati dal collegio per la medicina generica; la commissione dei ricorsi per la medicina generica (Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde), incaricata di esaminare i ricorsi presentati contro le decisioni della commissione per la registrazione dei medici generici.
punto 5
Nel caso specifico, la commissione per la registrazione si è rifiutata di iscrivere il Broekmeulen nel registro dei medici generici perché egli non possedeva i requisiti previsti dai decreti del collegio per la medicina generica. In base a tali decreti, il Broekmeulen avrebbe dovuto compiere, così come i medici olandesi titolari di un diploma di laurea in medicina conseguito presso un'università olandese, un periodo di preparazione di medicina generica, della durata di un anno, prima di poter essere iscritto nel registro dei medici generici.
punto 6
La commissione per la registrazione ha considerato che i decreti del collegio per la medicina generica stabilivano espressamente che i cittadini degli altri Stati membri, titolari di un diploma universitario di medicina rilasciato da uno degli altri Stati membri e riconosciuto in forza delle direttive 75/362 e 75/363, ed autorizzati ad esercitare la professione di medico nei Paesi Bassi, dovevano essere iscritti nel registro dei medici generici su loro domanda, ma che tale deroga non valeva per il Broekmeulen, a causa della sua cittadinanza olandese.
punto 7
Adita con un ricorso contro tale decisione, la commissione dei ricorsi ha sospeso il procedimento per sottoporre a questa Corte, in via pregiudiziale, la questione se in forza delle direttive 75/362 e 75/363 i cittadini olandesi, che abbiano conseguito il diploma legale di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia in Belgio e che pertanto possano esercitare l'attività di medico generico in Belgio, abbiano diritto, in caso di stabilimento nei Paesi Bassi, ad essere iscritti nel registro dei medici generici dell'associazione, senza prima compiere un periodo di formazione di medicina generica nei Paesi Bassi. La commissione dei ricorsi ha precisato che in forza delle disposizioni legislative in vigore nei Paesi Bassi l'iscrizione nel registro è possibile solo dopo il termine del periodo di preparazione in questione e che nei Paesi Bassi l'attività di medico generico può essere esercitata solo dopo l'iscrizione in tale registro.

SENTENZA › In diritto › Sull'applicabilità dell'art. 177

punto 8
Poiché la commissione dei ricorsi è un organo istituito dall'associazione, bisogna innanzitutto esaminare se essa debba essere considerata come giudice di uno degli Stati membri ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
punto 9
In base al regolamento interno dell'associazione, la commissione dei ricorsi, nominata per un periodo di cinque anni, è composta da tre membri designati dalle facoltà di medicina olandesi, tre membri designati dal comitato direttivo dell'associazione e tre membri, tra cui il presidente, scelti di preferenza tra magistrati di livello elevato e designati dai ministri competenti in materia di insegnamento universitario e di sanità pubblica. Da ciò risulta che la composizione della commissione dei ricorsi comporta un'importante partecipazione delle autorità pubbliche olandesi.
punto 10
In forza dello stesso regolamento interno, la commissione dei ricorsi statuisce in esito ad un procedimento in contraddittorio, sentiti la commissione per la registrazione dei medici generici ed il medico interessato, nonché, eventualmente, il consulente o l'avvocato di quest'ultimo.
punto 11
II governo olandese ha precisato che a suo parere la commissione dei ricorsi non può essere considerata un organo giudiziario ai sensi del diritto olandese. Tuttavia, ha osservato che tale circostanza non è determinante per l'interpretazione dell'art. 177 del Trattato, e che la questione se un organo quale la commissione dei ricorsi possa adire la Corte in forza di tale articolo deve essere esaminata alla luce della funzione che esso esercita nell'ambito del sistema dei rimedi giuridici esperibili da parte di coloro che si ritengono lesi da una violazione del diritto comunitario.
punto 12
A tal riguardo, nel provvedimento di rinvio si constata che in forza della legge sulla previdenza malattia è stato adottato nel 1966 un regio decreto relativo alle prestazioni («Verstrekkingenbesluit»), in base al quale solo il medico iscritto nel registro dei medici generici, tenuto dall'associazione, può essere qualificato medico generico ai sensi di tale decreto. I medici non iscritti al registro non possono esercitare un'attività riconosciuta dalle casse di assicurazione malattia. Il fatto di non essere iscritto al registro comporta perciò, l'impossibilità di curare, come medico generico, i pazienti affiliati agli enti previdenziali. In pratica, anche l'esercizio della libera professione è impossibile per il fatto che le compagnie di assicurazione privata definiscono, nella loro polizza di assicurazione malattia, la nozione di medico generico negli stessi termini del decreto relativo alle prestazioni.
punto 13
Dall'esame della legislazione olandese, nonché dello statuto e del regolamento interno dell'associazione, risulta che un medico che intenda stabilirsi nei Paesi Bassi non può, di fatto, esercitare la sua attività senza essere abilitato e registrato, come medico specialista o come esperto in medicina sociale, o come medico generico, dagli organi dell'associazione, e che il sistema così istituito è basato su una stretta collaborazione tra i medici organizzati nell'associazione, le facoltà di medicina e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di insegnamento universitario e di sanità pubblica.
punto 14
Risulta così che il sistema olandese di sanità pubblica, sia nel campo della previdenza sociale che nel campo della libera professione medica, è basato sulle qualifiche attribuite ai medici dall'associazione, e che l'iscrizione nel registro dei medici generici si rivela indispensabile per qualsiasi medico che si stabilisca nei Paesi Bassi per esercitare l'attività di medico generico.
punto 15
Pertanto, un medico generico, che invochi le facoltà che gli conferisce il diritto comunitario nell'ambito del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi si vede obbligato a rivolgersi alla commissione per la registrazione istituita dall'associazione ed a presentare, in caso di rifiuto, un ricorso innanzi alla commissione dei ricorsi per la medicina generica. Il governo olandese ha espresso il parere che un medico non appartenente all'associazione avrebbe il diritto di impugnare tale rifiuto davanti ai giudici ordinari, ma che questi non si sono mai pronunziati su un caso del genere. In effetti, tutti i medici, appartenenti o non all'associazione, la cui registrazione viene rifiutata, si rivolgono alla commissione dei ricorsi, le cui decisioni, per quanto è a conoscenza del governo olandese, non sono mai state impugnate dinanzi ad un giudice ordinario.
punto 16
Ai fini della soluzione della questione circa l'applicabilità, nel caso specifico, dell'art. 177 del Trattato, bisogna notare che spetta agli Stati membri adottare, ciascuno nel proprio territorio, i provvedimenti necessari per garantire l'integrale attuazione delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie. Se, in base all'ordinamento giuridico di uno Stato membro, il compito di attuare tali norme è affidato ad un organismo professionale, che opera sotto un certo controllo amministrativo, e se tale organismo crea, in tale ambito, e con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni competenti, mezzi di ricorso che possano incidere sull'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, l'efficacia pratica di questo esige che la Corte possa pronunciarsi sulle questioni di interpretazione e di validità che possono sorgere nell'ambito di un tale contenzioso.
punto 17
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, nell'assenza pratica di rimedi giuridici effettivi davanti ai giudici ordinari, in una materia che interessa l'applicazione del diritto comunitario, la commissione dei ricorsi, che esercita le sue funzioni con l'approvazione delle autorità pubbliche ed opera con il loro concorso, e le cui decisioni, prese in seguito ad un procedimento in contenzioso, sono, di fatto, considerate definitive, deve essere considerata come giudice di uno Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Ne consegue che questa Corte è competente a risolvere la questione sottopostale.

SENTENZA › In diritto › Sulla questione sollevata

punto 18
La questione posta dal giudice nazionale mira in primo luogo a stabilire se un cittadino olandese, titolare di un diploma belga, menzionato all'art. 3 della direttiva 75/362 e riconosciuto da ogni Stato membro in forza dell'art. 2 della stessa direttiva, possa invocare queste norme qualora intenda stabilirsi nei Paesi Bassi.
punto 19
In base all'art. 2 della direttiva, ogni Stato membro riconosce i diplomi elencati all'art. 3 e «rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri». Come risulta dalla sua formulazione, questa norma può essere invocata, in uno Stato membro, dai cittadini di tutti gli Stati membri, che abbiano conseguito, in un altro Stato membro, un diploma menzionato all'art. 3.
punto 20
Tale interpretazione è, del resto, conforme alle esigenze derivanti dalla libera circolazione delle persone, dalla libertà di stabilimento e dalla libera prestazione dei servizi, garantite dagli artt. 3, leu. e), 48, 52 e 59 del Trattato. Queste libertà, fondamentali nel sistema della Comunità, non sarebbero infatti pienamente realizzate se gli Stati membri potessero impedire di fruire del diritto comunitario a quelli tra i loro cittadini che si sono valsi delle possibilità offerte in materia di circolazione e stabilimento e che hanno acquistato, grazie ad esse, le qualifiche professionali contemplate dalle direttive in uno Stato membro diverso da quello di cui posseggono la cittadinanza.
punto 21
II secondo problema sollevato con la questione in esame è quello del se uno Stato membro possa subordinare l'esercizio dell'attività di medico generico da parte del titolare di un diploma conseguito in un altro Stato membro, e riconosciuto in forza della direttiva 75/362, al compimento di un periodo di formazione supplementare, condizione che tale Stato membro impone anche ai titolari dei diplomi di medicina conseguiti nel suo territorio.
punto 22
La commissione per la registrazione dei medici generici, convenuta nella causa principale, ha sostenuto che la direttiva 75/362 non contiene norme relative al riconoscimento delle formazioni professionali di medico generico successive al conseguimento del diploma di laurea in medicina. Recentemente si sarebbe venuta affermando l'idea che la medicina generica è una disciplina specifica analoga a quelle specialistiche, relativamente alle quali l'art. 8 della direttiva ammette la possibilità, per gli Stati membri, di richiedere, anche dai titolari di diplomi conseguiti in altri Stati membri, un periodo di preparazione supplementare. D'altronde, la libertà di stabilimento dei medici non dovrebbe compromettere gli sforzi degli Stati membri di organizzare un sistema sanitario ottimale.
punto 23
Tale ragionamento non è però compatibile con il sistema della direttiva 75/362, basato sulla distinzione tra il riconoscimento dei diplomi di medico (artt. 2 e 3) e quello dei diplomi di medico specialista (artt. 4-8). L'art. 2 impone agli Stati membri l'obbligo di riconoscere l'equivalenza dei diplomi specificati all'art. 3, per quanto concerne l'accesso alle attività indipendenti del medico ed il loro esercizio. Solo per quanto riguarda la preparazione dei medici specialisti, la direttiva consente allo Stato membro di stabilimento, in conformità agli artt. 4-8, di esigere ulteriori requisiti. Tale interpretazione è del resto confermata dal preambolo della direttiva, in base al quale questa «è intesa al riconoscimento dei diplomi.. di medico che danno accesso all'esercizio della medicina, nonché dei diplomi... di medico specialista».
punto 24
È assodato, e risulta del resto dal testo degli artt. 5 e 7 della direttiva che la qualifica di medico generico, nel senso in cui è intesa dalla legislazione olandese, non è considerata specializzazione dalla direttiva. Ne consegue che in una situazione come quella esistente nei Paesi Bassi, dove l'esercizio della medicina è subordinato al riconoscimento della qualifica di medico generico, l'abilitazione professionale del titolare di un diploma conseguito in un altro Stato membro deriva dal riconoscimento stesso del diploma in forza dell'art. 2 delle direttive e non da un'ulteriore qualificazione acquisita nello Stato di stabilimento.
punto 25
Bisogna osservare, d'altronde, che i medici cittadini di un altro Stato membro i quali abbiano conseguito un diploma, riconosciuto in forza della direttiva 75/362, in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, possono quivi esercitare la professione di medico generico, senza aver compiuto un periodo di preparazione supplementare. Risulta dalle considerazioni svolte precedentemente che l'accesso alla professione di medico generico da parte di un medico cittadino olandese, il quale abbia conseguito lo stesso diploma, non può essere subordinato ad altri requisiti.
punto 26
È da osservare infine che l'art. 21 della direttiva 75/362 permette espressamente agli Stati membri di esigere, durante un periodo transitorio di cinque anni, il compimento obbligatorio di un periodo di tirocinio. Alla scadenza di detto periodo transitorio uno Stato membro non ha, quindi, più il diritto di pretendere tale tirocinio, o qualsiasi altra preparazione supplementare, dai medici che si stabiliscono nel suo territorio come medici generici e che sono titolari di diplomi conseguiti in un altro Stato membro e riconosciuti in forza della direttiva.
punto 27
Conseguentemente, la questione posta dalla Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde va così risolta: la direttiva 75/362 deve essere interpretata nel senso che il cittadino di uno Stato membro che abbia conseguito un diploma menzionato all'art. 3 della direttiva in un altro Stato membro e che pertanto possa esercitare l'attività di medico generico in tale altro Stato membro, ha il diritto di stabilirsi in qualità di medico generico nello Stato membro di cui è cittadino, anche se questo Stato membro subordina l'accesso a tale professione da parte dei titolari di diplomi di medicina conseguiti nel suo territorio ad ulteriori requisiti di preparazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni a questa Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde con decisione 21 ottobre 1980, dichiara: La direttiva 75/362 deve essere interpretata nel senso che il cittadino di uno Stato membro che abbia conseguito un diploma menzionato all'art. 3 della direttiva in un altro Stato membro e che pertanto possa esercitare l'attività di medico generico in tale altro Stato membro, ha il diritto di stabilirsi in qualità di medico generico nello Stato membro di cui è cittadino anche se questo Stato membro subordina l'accesso a tale professione da parte dei titolari di diplomi di medicina conseguiti nel suo territorio ad ulteriori requisiti di preparazione.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe Touffait Due Everling Chloros Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 ottobre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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