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Sez. 3, Sentenza n. 4018 del 26/06/1980 (Rv. 407933 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CONTENUTO ACCESSORIO DEL CONTRATTO NECESSARIAMENTE COLLEGATO AL SINALLAGMA FUNZIONALE DI ESSO - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407933-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CONTENUTO ACCESSORIO DEL CONTRATTO NECESSARIAMENTE COLLEGATO AL SINALLAGMA FUNZIONALE DI ESSO - INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.*

Nel ricostruire la portata obiettiva del negozio nei punti del contratto che non furono oggetto di Determinazione consapevole, al fine di mettere in rilievo anche il contenuto accessorio della convenzione che, sebbene non dichiarato esplicitamente dalle parti, inerisce necessariamente al sinallagma funzionale deve farsi ricorso alla interpretazione cosiddetta integrativa adoperando non solo i criteri di interpretazione tecnica, ma anche il mezzo ermeneutico volto a stabilire la comune intenzione delle parti (art 1362 cod civ) con utile riferimento alla reciproca condotta dei contraenti, posteriore alla conclusione del negozio. (nella specie, la cs ha confermato la decisione dei giudici del merito che per un contratto di locazione in cui non era stato fissato il termine entro il quale il conduttore deve corrispondere il canone, al fine di accertare la sussistenza della mora nell'adempimento, lo avevano individuato sulla base della reciproca condotta dei contraenti posteriore alla conclusione del negozio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)