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Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983 (Rv. 431604 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO RISPETTO A QUELLO LETTERALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431604-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO RISPETTO A QUELLO LETTERALE - ESCLUSIONE.*

Il criterio interpretativo del comportamento delle parti, previsto dall'art. 1362, comma secondo, cod. civ., costituisce un criterio concorrente e non sussidiario rispetto al tenore letterale della convenzione, menzionato nel primo comma dello stesso articolo, atteso che un testo apparentemente chiaro può non esserlo più di fronte al comportamento diverso dei contraenti che hanno inteso concretamente il loro rapporto in altro senso, ed al giudice, peraltro, è consentito di utilizzare qualunque mezzo ermeneutico contro una lettera solo apparentemente chiara, quando abbia la forza di modificarla, sempre che, tuttavia, non si venga a prescindere del tutto dalle espressioni usate. (V 2152/83, mass n 427009; (V 726/83, mass n 425471; (V 130/83, mass n 424930; (V 3342/82, mass n 421321; (V 2453/81, mass n 413225; (V 228/81, mass n 410637; (V 152/81, mass n 410548; (V 4480/80, mass n 408355; (Conf 6566/81, mass n 417409; (Conf 5528/81, mass n 416238; (Conf 228/81, mass n 410637; (Conf 4018/80, mass n 407933).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)