Sez. U, Sentenza n. 1012 del 27/01/1993 (Rv. 480492 - 01)
Elezioni - Impugnazione e ricorsi - Procedimento | Di Cassazione - Termini - Riduzione alla metà - Operatività con riferimento al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ed al relativo controricorso - Inosservanza - Improcedibilità.
Elezioni - Impugnazione e ricorsi - Procedimento
In tema di contenzioso elettorale la mediazione dei termini processuali del procedimento di cassazione, stabilita dall'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, opera anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - il quale, pertanto, va dichiarato improcedibile, ove depositato nella cancelleria della Corte dopo il decorso del termine di dieci giorni dall'ultima notificazione - ed alla notificazione del relativo controricorso, la cui eventuale inammissibilità comporta il divieto, per i giudici, di conoscerne il contenuto e, per il resistente, di depositare memorie, salva solo la sua facoltà di partecipare alla discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)