Sez. 1, Sentenza n. 17203 del 28/08/2004 (Rv. 580647 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Di cassazione - Termini - Riduzione alla metà - Integrazione del contraddittorio ex art. 371 - Bis cod. proc. civ. - Ricorso notificato - Deposito - Termine - Applicazione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
Nel contenzioso elettorale, la riduzione alla metà dei termini processuali nel giudizio di cassazione, prevista dall'art. 82/3, quarto periodo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, aggiunto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, opera anche con riguardo all'integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. , sicché il ricorso notificato va depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato, in luogo dei venti giorni previsti dal codice.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)