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Sez. 5, Sentenza n. 4954 del 08/03/2006 (Rv. 587554 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Notaio - Registrazione - Imposta principale - Pagamento - Rimborso - Legittimazione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587554-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di imposta di registro, l'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita il diritto al rimborso delle somme, asseritamente corrisposte in eccedenza, al "contribuente" ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata", unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta. Tuttavia, nella ipotesi in cui la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei confronti del notaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato al pagamento dell'imposta - anche prescindendo da ogni considerazione in ordine alla qualificazione del pubblico ufficiale tenuto alla registrazione (mero responsabile di imposta, e come tale estraneo al rapporto tributario ed unicamente fideiussore "ex lege" per il pagamento, o sostituto di imposta e quindi obbligato in solido con il contribuente e controparte della pretesa tributaria, sia pure ai soli fini di facilitare l'adempimento fiscale) -, la legittimazione del notaio medesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza stessa che la pretesa del fisco sia azionata nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato personalmente al notaio, indicato come destinatario della pretesa erariale, il medesimo aveva interesse diretto e, conseguentemente, era legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non potesse essere più discussa né nell"an", né nel "quantum"; e la sua difesa non poteva essere limitata alla sua personale responsabilità, ma doveva essere estesa alla stessa sussistenza o quantificazione del tributo preteso).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)