Sez. 5, Sentenza n. 22805 del 23/10/2006 (Rv. 595465 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tassa giornaliera di smaltimento - Determinazione ex art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Modalità di calcolo - Banco di vendita nel mercato settimanale.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prodotti dagli utenti temporanei di locali ed aree pubbliche, la misura tariffaria è determinata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, "in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento...attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento". Ne consegue che la base di calcolo della tassa dovuta dai titolari di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una "omogenea potenzialità di rifiuti" o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (artt. 77, comma 3, e 68); la tassa, rapportata alla superficie occupata dal banco, è dovuta non per l'intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione, con una maggiorazione fino al 50 per cento, dovendosi, a tal fine, dividere l'importo totale di essa per il numero dei giorni dell'anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. L'espressione "rapportata a giorno" di cui al comma 2 dell'art. 77, infatti, non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l'anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l'unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50 per cento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)