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Sez. 5, Sentenza n. 22858 del 06/12/2004 (Rv. 580648 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti - Articolazione - Vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili - Individuazione di specifica categoria per il commercio ambulante - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580648-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art.68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante i criteri cui i comuni devono attenersi nel regolamento per l'applicazione della tassa, nello stabilire al comma secondo che, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie sia effettuata tenendo conto, fra i vari gruppi di attività e di utilizzazione, dei "locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili" (lettera f), consente l'individuazione di un'apposita categoria di esercenti il commercio ambulante di generi alimentari distinta da quella relativa all'esercizio della medesima attività in luogo fisso, considerate le particolari esigenza di radicale pulizia poste a carico del comune da una siffatta attività, al fine di garantire la pubblica igiene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)