Sez. L, Sentenza n. 4871 del 27/05/1996 (Rv. 497817 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - IN GENERE | Sacerdoti al servizio della diocesi - Adeguato sostentamento - Prestazione integrativa da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero - Natura giuridica - Diritto soggettivo di carattere assistenziale - Controversie - Competenza per materia del pretore ex art. 442 cod. proc. civ. - Sussistenza.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO - IN GENERE
Secondo la disciplina degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero delineata dal Protocollo di Roma del 15 novembre 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato con la legge 20 maggio 1985 n. 206, che ne ha altresì disposto l'esecuzione, così come la legge in pari data n. 222 (riproduttiva del testo redatto dalla apposita Commissione paritetica con i successivi emendamenti), il rapporto giuridico tra sacerdote che svolge servizio in favore della diocesi e Istituto diocesano per il sostentamento del clero, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, comporta la configurabilità, a favore del sacerdote, di un diritto soggettivo di carattere patrimoniale tutelabile nell'ambito dell'ordinamento statuale e riconducibile al fondamentale principio dell'art. 2 Cost., attenendo alla tutela della persona in relazione all'esigenza del suo sostentamento. La prestazione integrativa a carico dell'Istituto ecclesiastico non ha carattere di corrispettivo del servizio ministeriale, il cui svolgimento, secondo le norme del diritto canonico, è oggetto di un autonomo dovere del sacerdote, ma persegue la finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana quale adeguato sostentamento, ed ha quindi la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale, con la conseguenza che per le relative controversie trova applicazione la competenza per materia del pretore, a norma dell'art. 442 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 206, Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 34 CORTE COST., Costituzione art. 38, Tratt. Internaz. 15/11/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)