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Sez. U, Sentenza n. 8870 del 28/08/1990 (Rv. 469100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORITÀ GIUDIZIARIE ECCLESIASTICHE E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO - REMUNERAZIONE DEL CLERO AL SERVIZIO DELLA DIOCESI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE CONCORRENTE, IN VIA ALTERNATIVA, DELLO STATO E DELLA CHIESA - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE ECCLESIASTICA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469100-01

GIURISDIZIONE CIVILE - AUTORITÀ GIUDIZIARIE ECCLESIASTICHE E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO - REMUNERAZIONE DEL CLERO AL SERVIZIO DELLA DIOCESI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE CONCORRENTE, IN VIA ALTERNATIVA, DELLO STATO E DELLA CHIESA - SUSSISTENZA - SCELTA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE ECCLESIASTICA - CONSEGUENZE.*

In materia di remunerazione del clero al servizio della diocesi - quale risulta disciplinata dagli artt. 24, 25, 33, 34 e 75 del protocollo di Roma sottoscritto il 15 novembre 1984 dall'Italia e dalla Santa Sede, nonché dalle conformi Disposizioni della relativa legge di ratifica 20 maggio 1985 n. 206 e di quella contestuale (n. 222 del 1985), autonomamente approvata dallo stato -, non è prevista una riserva di giurisdizione a favore della Chiesa con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano bensì, pur se attinente a situazioni giuridiche soggettive configurabili come diritti dei religiosi alla stregua della legislazione statale, la giurisdizione concorrente in via alternativa sia dello stato che della Chiesa, con la conseguenza che, qualora l'interessato abbia prescelto la tutela giurisdizionale ecclesiastica, con l'istanza rivolta all'organo per la composizione delle controversie tra sacerdoti ed istituti diocesani, si determina il difetto della giurisdizione italiana in ordine alla medesima controversia, senza che possano rilevare in contrario gli esiti specifici della suddetta tutela.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 206, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 24, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 25, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)